Ottemperanza per la Carta del Docente dei docenti precari (TAR Puglia n. 422 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze del Giudice Ordinario passate in giudicato. Detto giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A., i cui rappresentanti e funzionari sono tenuti a darvi seguito senza margini di discrezionalità. L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996.

Il Fatto

La ricorrente, docente assunta a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2829/2024, il riconoscimento del diritto alla “Carta Elettronica per l’Aggiornamento e la Formazione del Docente” nella misura di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico indicato in ricorso, con condanna del Ministero ad adottare ogni consequenziale adempimento. La sentenza, notificata il 13 dicembre 2024 e munita del certificato di non proposta appello, non era stata eseguita dall’Amministrazione. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., lamentando la mancata corresponsione del bonus e la mancata attivazione della Carta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la regolarità in rito del ricorso, riscontrando l’osservanza dei termini dimezzati per il deposito e la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114, secondo comma, c.p.a., atteso che la sentenza azionata aveva comprovata valenza di cosa giudicata, come risultante dall’attestazione della cancelleria del Tribunale. Ha inoltre accertato che la notifica del titolo esecutivo, avvenuta in data 13 dicembre 2024, era idonea a far decorrere il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Nel merito, il TAR ha rilevato che il Ministero, costituitosi in giudizio, non aveva contestato l’inadempimento all’obbligo scaturente dalla statuizione giudiziale. La mancata ottemperanza risultava quindi pacifica, rendendo fondata la domanda di esecuzione. Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta attuazione del giudicato e non può estendersi a domande ulteriori, ma nel caso di specie la domanda della ricorrente coincideva integralmente con il contenuto della sentenza da eseguire.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, ordinando al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della pronuncia. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il TAR ha nominato fin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega e senza diritto a compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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