improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse con condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Basilicata n. 573 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla pubblica amministrazione su un’istanza di parte diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, nel corso del giudizio, adotti un provvedimento espresso che definisca il procedimento. In tale evenienza, la definizione dell’istanza intervenuta successivamente alla notifica del ricorso comporta la condanna dell’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, atteso che l’inerzia è stata superata solo a seguito dell’iniziativa giurisdizionale della parte interessata.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un contratto per il servizio di vigilanza degli uffici territoriali e dei presidi ospedalieri dell’Azienda sanitaria locale di Potenza, aveva presentato un’istanza di revisione prezzi, reiterandola in più occasioni, senza ricevere alcun riscontro. Avvalendosi del rito speciale di cui all’art. 117 cod. proc. amm., la società aveva quindi proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna dell’amministrazione alla conclusione del procedimento e la nomina di un commissario ad acta per l’eventualità di un ulteriore inadempimento.
L’Azienda sanitaria, costituitasi in giudizio, aveva rappresentato di aver avviato il procedimento ma di non averlo concluso per la mancata restituzione, da parte della ricorrente, della modulistica relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. Nelle more del giudizio, l’amministrazione aveva tuttavia depositato le note con le quali il procedimento di revisione prezzi era stato definitivamente esitato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha rilevato che, a seguito dell’adozione del provvedimento espresso da parte dell’Azienda sanitaria, l’oggetto della controversia era venuto meno, non residuando alcun interesse della ricorrente alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio. La definizione dell’istanza in corso di causa ha quindi determinato la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in coerenza con il principio per cui il giudizio avverso l’inerzia perde la propria utilità quando l’amministrazione si sia pronunciata nel merito della richiesta.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando come l’avversata inerzia sia stata superata dall’ente sanitario soltanto in epoca successiva alla notifica e al deposito del ricorso. L’iniziativa giurisdizionale ha pertanto svolto una funzione sollecitatoria, avendo indotto l’amministrazione a definire il procedimento; da ciò è conseguita la condanna dell’ASP alla rifusione delle spese in favore della società ricorrente, liquidate forfettariamente in € 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di giudizio sul silenzio-inadempimento, per cui l’intervenuta adozione del provvedimento espresso determina la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse, ferma restando la regola della condanna alle spese a carico dell’amministrazione che abbia dato causa al contenzioso, persistendo l’inerzia fino all’instaurazione del giudizio.
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Nota della Redazione
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