Accertamento ex art. 34, comma 3, c.p.a. e sopravvenuta carenza di interesse in fase cautelare (TAR Puglia n. 288 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda cautelare incidentale. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non preclude al ricorrente, che vi abbia interesse, di richiedere una pronuncia di accertamento dell’illegittimità della condotta dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., finalizzata alla tutela risarcitoria. In tale evenienza il giudice, anziché definire il giudizio in forma semplificata, fissa l’udienza pubblica per la trattazione del merito.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una casa vacanza, presentava una Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la realizzazione di un impianto natatorio scoperto pertinenziale alla struttura ricettiva. Il Comune, all’esito di un procedimento avviato con richiesta di integrazione documentale e ordine di conformazione, adottava in data 6 marzo 2026 un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA, ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990.
Avverso tale provvedimento e gli atti presupposti la società proponeva ricorso, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati. Si costituivano in giudizio il Comune e l’Azienda Sanitaria Locale, contestando le pretese della ricorrente.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale rilevava che, in data 11 maggio 2026, l’Ente civico aveva annullato in autotutela il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, riconoscendo i vizi procedimentali e motivazionali che lo affliggevano. Contestualmente, l’Amministrazione aveva disposto l’archiviazione della SCIA presentata dalla ricorrente, accogliendo l’istanza dalla stessa formulata.
Tale sopravvenienza determinava il venir meno dell’interesse alla decisione della domanda cautelare, il cui oggetto era costituito dall’efficacia di un provvedimento ormai eliminato dall’ordinamento giuridico per effetto dell’annullamento d’ufficio. La società ricorrente, con memoria depositata in data 22 maggio 2026, aveva tuttavia dichiarato di avere interesse a una pronuncia di accertamento dell’illegittimità della condotta comunale, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., al fine di preservare la possibilità di una successiva azione risarcitoria.
Il Collegio, preso atto di tale dichiarazione, riteneva che la questione richiedesse l’esame di merito del ricorso, non potendo essere definita in forma semplificata nella presente fase cautelare. In applicazione dell’art. 55 c.p.a., il Tribunale fissava pertanto l’udienza pubblica per la trattazione del merito, compensando le spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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