Ordinanza sindacale per la gestione dei cani: difetto di urgenza e di pericolo grave (TAR Puglia n. 281 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 non può essere utilizzata per imporre obblighi di custodia e cattura di animali a soggetti che non ne risultino proprietari, quando l’Amministrazione disponga degli strumenti tipici per la gestione del randagismo. Il provvedimento extra ordinem richiede, a pena di illegittimità, la sussistenza attuale e concreta dei presupposti dell’urgenza e della gravità del pericolo, che devono essere valutati anche alla luce del tempo trascorso tra l’accertamento della situazione e l’adozione dell’atto. In sede di delibazione cautelare, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., la carenza di tali presupposti, unitamente alla sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile, fonda l’accoglimento dell’istanza di sospensione.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’azienda in contrada Otti nel Comune di Veglie, impugnava l’Ordinanza Sindacale n. 30 del 06.03.2026 con cui il Sindaco le aveva ordinato di prendere accordi con il Servizio Veterinario della ASL per la cattura dei cani presenti presso l’azienda, finalizzata alla microchippatura e alla registrazione all’Anagrafe Canina, nonché di assicurarne la corretta custodia mediante idonei box, impedendone la fuga. Contestualmente impugnava gli atti presupposti, tra cui il processo verbale della Polizia Locale e le note della ASL di Lecce.

La ricorrente sosteneva che i cani presenti (tranne uno) non fossero di sua proprietà e di essersi attivata tempestivamente, sin dal primo avvistamento, contattando la veterinaria aziendale e ricevendo indicazioni per il coinvolgimento del veterinario ASL. Il Comune di Veglie e la ASL di Lecce non si costituivano in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, in sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto condivisibili le principali censure del ricorso. Dalle comunicazioni del 13.01.2026 emergeva che la ricorrente aveva immediatamente attivato i canali istituzionali competenti, dimostrando un comportamento collaborativo sin dal primo momento in cui si era avveduta della presenza degli animali, pur specificando che i cani non erano di sua proprietà.

Il Collegio ha rilevato che l’ordinanza sindacale risultava carente del presupposto dell’urgenza, essendo stata adottata circa 52 giorni dopo il primo sopralluogo del 23.01.2026 e 25 giorni dopo la nota ASL del 19.02.2026. Tale lasso temporale appariva incompatibile con la natura contingibile e urgente del provvedimento extra ordinem adottato ex art. 54, comma 4, T.U.E.L..

Parimenti, il Collegio ha riscontrato la carenza del presupposto della gravità del pericolo, considerato che l’ordinanza assegnava ai destinatari un termine di 12 mesi dalla notifica per comunicare e documentare l’avvenuta ottemperanza, termine difficilmente conciliabile con la sussistenza di una situazione di pericolo attuale e imminente.

Il TAR ha inoltre evidenziato che il provvedimento non teneva conto della precedente nota ASL del 19.02.2026, con cui il Servizio Veterinario aveva comunicato che i proprietari dell’azienda avevano dichiarato di non essere i proprietari dei cani, chiedendo al Comune l’accalappiamento degli animali con indicazione di un canile autorizzato. L’Amministrazione comunale aveva pertanto la possibilità di procedere con gli strumenti tipici previsti per la gestione dei cani randagi, senza necessità di ricorrere allo strumento extra ordinem.

Infine, il Collegio ha ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile allegato dalla ricorrente, cui era stato ordinato di custodire cani che non apparivano, prima facie, di sua proprietà, accogliendo l’istanza cautelare e sospendendo l’efficacia dell’ordinanza sindacale impugnata, con compensazione delle spese di fase e fissazione dell’udienza di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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