Inerzia MASE annullata per mancato rispetto dei termini TUFER (TAR Molise n. 194 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio-inadempimento illegittimo la mancata conclusione, nel termine di legge, del procedimento di Autorizzazione Unica di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 190/2024 (TUFER), qualora l’amministrazione procedente non abbia rispettato i termini per la verifica di completezza documentale e per la convocazione della conferenza di servizi. Il sovraccarico di lavoro dell’amministrazione e la mole di istanze pendenti non costituiscono ragione giustificativa del ritardo, trattandosi di profili di organizzazione interna che non possono ridondare a danno del privato istante. La richiesta di integrazioni documentali avanzata dopo la scadenza dei termini di legge non è idonea a far venir meno l’inerzia già maturata. In materia di silenzio, la competenza territoriale del TAR è regolata dagli effetti diretti del provvedimento richiesto, che, nel caso di autorizzazione alla costruzione di un impianto, si esplicano esclusivamente nella Regione ove l’opera va realizzata.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 9 del d.lgs. n. 190/2024, volta alla costruzione e all’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico della potenza di 228 MW nel Comune di Rotello. Rilevato che l’amministrazione non aveva trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento né convocato la conferenza di servizi nei termini di legge, la società diffidava il Ministero a provvedere. A fronte della perdurante inerzia, la società proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la declaratoria dell’obbligo di provvedere con un atto espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha in primo luogo disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale, che riteneva competente il TAR Lazio in ragione della presunta rilevanza nazionale degli effetti dell’impianto sulla rete elettrica. L’effetto del provvedimento richiesto è stato circoscritto all’autorizzazione alla realizzazione dell’opera sul territorio molisano, con conseguente applicazione dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, cod. proc. amm., che radica la competenza inderogabile presso il tribunale della Regione in cui gli effetti diretti si producono.
Nel merito, il giudice ha accertato che il procedimento avviato con l’istanza del 21.11.2025 risultava assoggettato ai termini dell’art. 9 TUFER: dieci giorni per la messa a disposizione della documentazione, venti per la verifica di completezza, dieci per la convocazione della conferenza e centoventi giorni per la conclusione dei lavori conferenziali. Computando tali termini, il procedimento avrebbe dovuto concludersi con un provvedimento espresso ben prima della proposizione del ricorso, sicché il ritardo del Ministero è stato ritenuto ingiustificato.
La Corte ha respinto la tesi della natura ordinatoria dei termini e l’argomento del consistente carico di istanze pendenti. La giurisprudenza consolidata, anche con riguardo ai procedimenti di VIA, esclude che le carenze organizzative interne possano comprimere la posizione qualificata del privato che ha presentato una documentazione completa. La richiesta di integrazioni formulata dall’amministrazione il 1.4.2026 è stata reputata irrilevante, in quanto avanzata quando i termini erano già decorsi e l’inerzia si era ormai consolidata.
Nota della Redazione
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