Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata all’udienza (TAR Puglia n. 778 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione. La dichiarazione resa in udienza di sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che occorra accertare il merito della controversia. La definizione in rito della vicenda processuale costituisce giustificato motivo per l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato, in data 5 luglio 2025, una segnalazione certificata di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande e ristorazione stagionale presso un chiosco sito in località Torre Pali. Con provvedimento del 9 luglio 2025, il Responsabile dell’Ufficio SUAP – Commercio del Comune di Salve aveva dichiarato l’inefficacia della S.C.I.A., rilevando carenze autorizzative e documentali, con conseguente divieto di esercizio dell’attività commerciale. La società ha impugnato tale provvedimento chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.

La Motivazione della Corte

All’udienza pubblica di discussione, la società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. Il Collegio ha richiamato il principio generale del processo amministrativo secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può pertanto manifestare la perdita di interesse alla decisione del ricorso.

Il TAR ha ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso, tra gli altri, da Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2021, n. 7598 e 22 giugno 2021, n. 4789, che riconosce alla parte la facoltà di rinunciare alla prosecuzione del giudizio in ragione del venir meno dell’interesse strumentale alla decisione.

In ragione di tale dichiarazione, il Collegio ha ritenuto che non restasse altra alternativa che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di esaminare le censure proposte avverso il provvedimento comunale.

Quanto alle spese di lite, il TAR ne ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, considerata la definizione in rito della controversia e la natura della pronuncia, non legata all’esito del merito della vicenda amministrativa contestata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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