Nullità procura rende inammissibile ricorso senza legalizzazione (TAR Lazio n. 10224 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura speciale al difensore rilasciata all’estero deve essere legalizzata dall’autorità consolare italiana ai sensi dell’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, non essendo l’Iran parte della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. La mancata legalizzazione rende la procura nulla per difetto di ius postulandi, con conseguente inammissibilità del ricorso. La sanatoria di cui all’art. 182, secondo comma, c.p.c. non è applicabile al processo amministrativo, in quanto l’art. 40, comma 1, lett. g) c.p.a. richiede che la procura esista prima della notificazione del ricorso. La nullità della procura non è sanabile né tramite rimessione in termini per errore scusabile né tramite successiva regolarizzazione, atteso il carattere perentorio dei termini processuali.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina iraniana, impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui l’ambasciata d’Italia a Teheran aveva respinto la domanda di visto presentata il 21 settembre 2025. La procura alle liti era stata rilasciata per atto pubblico notarile perfezionato presso l’Ufficio notarile di Teheran in data anteriore alla notifica del ricorso. Il Ministero degli Affari Esteri, costituitosi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura, non essendo stata la stessa sottoposta a legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana, atteso che l’Iran non ha aderito alla Convenzione dell’Aja sull’apostille. La ricorrente depositava successivamente una procura regolarizzata, sostenendo l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 182 c.p.c.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto l’eccezione di inammissibilità. Il Collegio ha rilevato che la procura, rilasciata all’estero, avrebbe dovuto essere legalizzata ai sensi dell’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, e che l’assenza di legalizzazione rende nulla la procura per difetto di ius postulandi, in conformità alla costante giurisprudenza del Tribunale amministrativo.
In applicazione dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, il Collegio ha poi escluso che la nullità della procura possa essere sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.c., risultando tale disposizione ontologicamente incompatibile con il processo amministrativo. La natura perentoria dei termini decadenziali del giudizio amministrativo, rilevabili d’ufficio, renderebbe l’ammissione di una sanatoria potenzialmente lesiva della stabilità delle situazioni giuridiche di diritto pubblico. La giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria ha chiarito che la sottoscrizione del ricorso deve intendersi in senso giuridico come sottoscrizione del difensore munito di valida procura speciale preesistente all’atto.
Con riguardo alla rimessione in termini per errore scusabile, il Tribunale ha evidenziato che la decisione dell’Adunanza Plenaria, pubblicata il 2 ottobre 2025, esclude qualsiasi ipotesi di errore scusabile per i ricorsi proposti successivamente a tale data, come quello in esame, notificato il 1° dicembre 2025.
Nessun effetto sanante è stato infine riconosciuto alla procura successivamente regolarizzata e depositata il 15 aprile 2026, non potendo configurarsi un potere di rinnovazione, che concerne le nullità sanabili e non le cause di inammissibilità. In ogni caso, il Collegio ha evidenziato l’infondatezza nel merito del ricorso, non risultando adeguatamente confutato il difetto di idonea conoscenza linguistica dell’inglese emerso nel colloquio consolare. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile con spese compensate.
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Nota della Redazione
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