Giudicato del giudice ordinario: l’ottemperanza è limitata alla stretta esecuzione (TAR Puglia n. 779/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza esperito dinanzi al giudice amministrativo per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, restando escluse dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione, e l’azione esecutiva nei suoi confronti non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. In caso di persistente inerzia, il giudice può nominare un commissario ad acta, senza che sia dovuto alcun compenso quando le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta docente per un importo di euro 2.000,00, oltre interessi, ha notificato il titolo esecutivo all’Amministrazione e, decorso il termine di legge senza che questa provvedesse, ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, ritenendo l’azione esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. La cognizione del giudice dell’ottemperanza è limitata alla verifica dell’adempimento dell’obbligo consacrato nel titolo, senza possibilità di estendere l’esame a domande nuove o diverse.
Il Collegio ha verificato la regolarità del ricorso, riscontrando l’osservanza dei termini dimezzati per il deposito, la valenza di cosa giudicata della sentenza azionata, comprovata da apposita certificazione, e l’avvenuta notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, requisito necessario ai sensi dell’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che impone il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni prima di iniziare l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
Accertato che l’Amministrazione, costituitasi, non aveva contestato l’inadempimento, il TAR l’ha condannata a dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della sentenza di ottemperanza. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, precisando che, trattandosi di dipendente pubblico, non sarà liquidato alcun compenso.
Il TAR ha invece respinto la domanda di fissazione delle astreintes, ritenendone l’applicazione manifestamente iniqua nel caso di specie, richiamando un proprio precedente secondo cui l’istituto richiede un uso prudente, trattandosi di esborso di pubblico denaro. Ha infine condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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