Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in materia di autorizzazione eolica (TAR Puglia n. 772 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa dalla parte ricorrente, prima della decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nel processo amministrativo la parte conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e il giudice non può né procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La sopravvenienza che rimuove l’atto lesivo, quale un parere favorevole di compatibilità ambientale, fa venire meno l’interesse alla decisione, salvo che la parte non alleghi residui profili di danno. In tal caso le spese processuali possono essere integralmente compensate.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la deliberazione di Giunta Regionale n. 1929 del 29.11.2021, con cui era stata espressa valutazione negativa di impatto ambientale per la realizzazione di un parco eolico composto da sei aerogeneratori e un sistema di accumulo, nei comuni di Torre Santa Susanna, Mesagne e Latiano. L’atto era stato adottato all’esito della procedura di V.I.A. statale, sulla base dei pareri endoprocedimentali resi dagli enti coinvolti, tra cui il Comitato V.I.A. regionale e l’A.R.P.A. Puglia. Nel ricorso erano dedotti plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere, afferenti alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela del paesaggio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con atto depositato il 30 gennaio 2026, la società ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, avendo la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale del Ministero espresso, con parere favorevole del 19.05.2023, la compatibilità ambientale del progetto. La circostanza integrava una sopravvenienza idonea a rimuovere l’atto lesivo e a far venire meno la necessità di una pronuncia nel merito.
Il Tribunale ha richiamato il principio per cui, nel processo amministrativo, la parte ricorrente mantiene la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Tale potere include la facoltà di dichiarare la perdita di ogni interesse alla definizione del giudizio, senza che il giudice possa sostituirsi alla parte nella valutazione sull’interesse ad agire.
In mancanza di allegazioni di residui profili di interesse, la declaratoria di improcedibilità costituisce l’esito obbligato del giudizio. Il Collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della decisione e delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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