Ottemperanza per la Carta docente: ordine di esecuzione e commissario ad acta (TAR Lazio n. 6179 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la regolare formazione del giudicato e la sua notifica all’Amministrazione, il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 conv. in legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003 conv. in legge n. 326/2003, senza che l’Amministrazione abbia eseguito la prestazione o fornito chiarimenti, determina l’accoglimento della domanda. L’obbligo di esecuzione del giudicato è sanzionato con la nomina di un Commissario ad acta, che subentra all’Amministrazione inadempiente dopo l’ulteriore decorso del termine assegnato. La condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica, ma va richiesta e valutata all’esito di una verifica della perdurante inottemperanza. In materia di riparto dell’onere probatorio, grava sull’Amministrazione debitrice l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, esponeva di avere ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza passata in giudicato che accertava il suo diritto a usufruire, per gli anni scolastici indicati, della Carta elettronica del docente ex art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio economico nella misura di euro 1.500,00 per ciascun anno, oltre interessi. Il provvedimento, notificato ai fini esecutivi, non era stato eseguito dall’Amministrazione, sicché il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, rilevando che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era regolarmente passata in giudicato e notificata nelle forme di legge all’Amministrazione, con decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, e successive modifiche. Ha inoltre affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., trattandosi di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario avente ad oggetto un diritto la cui cognizione appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo in sede di esecuzione.
Nel merito, il TAR ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. A fronte dell’allegato inadempimento, richiamando il principio giurisprudenziale per cui, tra debitore e creditore, è onere del primo dimostrare l’avvenuto adempimento, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente. Ha altresì precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice di merito non sono sindacabili in sede di ottemperanza.
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, ha nominato fin da ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, da attivarsi previa istanza del ricorrente e senza compenso.
Il Collegio ha invece ritenuto di non condannare l’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, non ravvisandone allo stato i presupposti, ma lasciando espressamente salva la possibilità di un provvedimento in tal senso in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, su richiesta del ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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