Permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la mancata instaurazione del rapporto legittima il rigetto (TAR Puglia n. 244 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare, non sussistono i presupposti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento di rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando è pacifica la mancata instaurazione del rapporto lavorativo con il datore di lavoro richiedente il visto. Le successive assunzioni da parte di soggetti diversi non rilevano qualora questi non abbiano manifestato la volontà di avvalersi della facoltà di subentro nell’assunzione nella rispettiva quota flussi. Parimenti non rileva la mancata richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazionale presso lo sportello unico immigrazione, con dichiarazione comprovante l’indisponibilità del datore originario. L’Amministrazione può rivalutare in sede di riesame le sopravvenienze favorevoli, ove debitamente documentate.

Il Fatto

Un cittadino straniero impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Il ricorrente deduceva che, a fronte dell’indisponibilità del datore di lavoro richiedente il nulla osta, era stato assunto da altri datori di lavoro, circostanza che avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a una diversa valutazione. La questione giungeva dinanzi al TAR Puglia, Sezione Terza di Lecce, che si pronunciava nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, in sede di sommaria delibazione cautelare, ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris richiesto per l’accoglimento dell’istanza. In primo luogo, è risultata pacifica la mancata instaurazione del rapporto lavorativo con il datore di lavoro che aveva originariamente richiesto il visto per il ricorrente. Tale circostanza, di per sé, legittima la determinazione di rigetto dell’Amministrazione.

Il Collegio ha poi esaminato il valore delle assunzioni intervenute con soggetti diversi dal datore richiedente. Tali assunzioni non assumono rilevanza, in quanto i nuovi datori non hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà di subentro nell’assunzione nella rispettiva quota flussi, condizione indispensabile per consentire la prosecuzione del procedimento a loro favore.

Infine, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non ha dimostrato di essersi recato presso lo sportello unico immigrazione per richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazionale, come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 7 luglio 2006, allegando un’apposita dichiarazione comprovante l’indisponibilità del datore di lavoro richiedente.

Alla luce di tali elementi, il TAR ha ritenuto il provvedimento impugnato immune dalle censure dedotte, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di rivalutare, in sede di riesame, eventuali sopravvenienze favorevoli debitamente documentate, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 286/1998, nel rispetto dei principi di buona fede e collaborazione procedimentale.

Pertanto, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare, attesa la natura delle questioni trattate. Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità delle parti, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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