L’inottemperanza alla carta docente si aziona davanti al giudice amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 370 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di attribuzione della carta docente al personale docente a tempo determinato, accolta dal giudice del lavoro, costituisce un diritto soggettivo la cui tutela, dopo il passaggio in giudicato, si realizza mediante il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. Scaduto infruttuosamente il termine di centoventi giorni concesso all’Amministrazione per provvedere, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’Amministrazione stessa, per il caso di ulteriore inottemperanza, senza liquidazione di alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura del debitore.
Il Fatto
Una docente non di ruolo aveva ottenuto, dal Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, la condanna del Ministero a renderle disponibile la carta docenti, ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per un importo di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero, ma l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento, nonostante il passaggio in giudicato attestato da apposita certificazione della cancelleria del giudice del lavoro.
La docente adiva quindi il TAR per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta, mentre il Ministero non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ritiene fondata la domanda, valorizzando l’assenza di contestazione da parte del Ministero, che non si è costituito, e la scadenza del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/96, decorrente dalla notifica della sentenza, avvenuta a fine novembre 2024. L’inerzia dell’Amministrazione integra i presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza.
Il Collegio ordina quindi al Ministero di eseguire il giudicato entro novanta giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, o in un suo delegato, che provvederà agli adempimenti su richiesta della ricorrente entro i successivi sessanta giorni.
Il TAR esclude la liquidazione di alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, e condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori e contributo unificato, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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