Il mancato subentro nell’assunzione e l’assenza di un titolo di soggiorno legittimano il rifiuto del permesso di soggiorno (TAR Puglia n. 241 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è legittimo quando, tra la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la successiva assunzione da parte di un diverso datore di lavoro, il cittadino straniero sia rimasto sul territorio nazionale senza un valido titolo di soggiorno, a causa della mancata instaurazione del rapporto con il datore di lavoro indicato nel contratto e della mancata richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Tale ultimo titolo presuppone la preesistenza di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non può essere riconosciuto in caso di mancata instaurazione del rapporto per carenza dei presupposti in capo al datore di lavoro. La sopravvenuta disponibilità di un nuovo rapporto lavorativo non sana ex post la carenza originaria dei presupposti per il nulla osta e la stipula del contratto di soggiorno, né fonda un diritto al subentro o al rilascio di un permesso per attesa occupazione. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di rivalutare in sede di riesame le sopravvenienze favorevoli, ove documentate, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugnava il provvedimento con cui il Questore di Lecce aveva rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché il preavviso di rigetto e l’invito a presentarsi innanzi all’Autorità di pubblica sicurezza. Il diniego era motivato dalla circostanza che tra la sottoscrizione del contratto di soggiorno con una società e la successiva assunzione presso un’altra attività commerciale erano decorsi circa nove mesi, durante i quali il ricorrente era rimasto sul territorio nazionale senza un valido titolo di soggiorno, senza aver richiesto il permesso per attesa occupazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto la domanda cautelare, ritenendo il ricorso non assistito da fumus boni iuris. In particolare, il Collegio ha evidenziato come la mancata assunzione da parte del datore di lavoro indicato nel contratto di soggiorno e la mancata richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione avessero determinato un periodo di permanenza irregolare sul territorio nazionale di circa nove mesi.
Il Tribunale ha precisato che il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la preesistenza di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non può essere riconosciuto in caso di mancata instaurazione del rapporto per carenza dei presupposti in capo al datore di lavoro o per mancata stipula del contratto di soggiorno, richiamando Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2025, n. 399 e TAR Liguria, sez. I, 19 novembre 2024, n. 790.
Quanto alla prospettata assunzione presso un altro datore di lavoro, il TAR ha chiarito che la sopravvenuta disponibilità di un nuovo rapporto lavorativo non può sanare ex post la carenza originaria dei presupposti per il rilascio del nulla osta e la stipula del contratto di soggiorno, né può fondare un diritto al subentro o al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, trattandosi di fatti successivi e non rilevanti ai fini della legittimità del provvedimento impugnato.
Il Collegio ha infine ricordato che resta ferma la possibilità per l’Amministrazione di rivalutare, in sede di riesame, le sopravvenienze favorevoli rappresentate dall’interessato, ove debitamente documentate, nel rispetto dei principi di buona fede e collaborazione procedimentale, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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