Monetizzazione delle ferie non godute prima dell’aspettativa: mancata istanza di fruizione (TAR Lazio n. 14253 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito matura soltanto quando il dipendente non abbia potuto usufruirne per obiettive esigenze di servizio o per cause comunque non dipendenti dalla sua volontà. La regola generale della non monetizzabilità delle ferie, sancita dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, può essere superata solo in presenza di tali impedimenti incolpevoli. Il militare che, prima del collocamento in aspettativa per infermità, non abbia presentato istanza di fruizione delle ferie maturate, non può ottenere il pagamento sostitutivo, vertendosi in un’ipotesi di mancato godimento riconducibile a una libera scelta del dipendente.
Il Fatto
Il ricorrente, Luogotenente in congedo della Guardia di Finanza, presentava domanda di monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti per motivi di salute negli anni 2021, 2022 e 2023, oltre a sei giorni di riposo ex legge n. 937/77. L’Amministrazione accoglieva parzialmente l’istanza, riconoscendo il pagamento sostitutivo per i giorni maturati durante il periodo di aspettativa, ma negandolo per i 35 giorni del 2021, i 29 giorni del 2022 e i 6 giorni di riposo, maturati prima del collocamento in aspettativa. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR, eccependo la violazione delle norme in materia di monetizzazione delle ferie e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ricostruendo il quadro normativo di riferimento. L’art. 905, comma 2, del d. lgs. n. 66/2010 prevede che, prima del collocamento in aspettativa per infermità, ai militari siano concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. Il d.P.R. n. 395/1995 e il d.P.R. n. 254/1999 stabiliscono il pagamento sostitutivo solo in caso di cessazione dal servizio per infermità o per documentate esigenze di servizio. L’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 ha poi sancito il principio generale della non monetizzabilità delle ferie non godute, salvo che l’impedimento alla fruizione non sia dipeso da cause incolpevoli.
La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Collegio, ha precisato che la monetizzazione del congedo ordinario matura ogniqualvolta il dipendente non abbia potuto usufruirne per obiettive esigenze di servizio o per cause non dipendenti dalla sua volontà. Al contrario, il divieto di trattamenti economici sostitutivi opera quando il dipendente abbia avuto la possibilità di richiedere e fruire delle ferie (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047).
Applicando tali principi, il TAR ha ritenuto che l’Amministrazione avesse correttamente disconosciuto il diritto alla monetizzazione per i periodi di licenza maturati prima del collocamento in aspettativa. L’impedimento incolpevole era pacifico solo per le ferie maturate durante l’aspettativa, mentre per i giorni pregressi la mancata fruizione era riconducibile alla libera scelta del ricorrente, il quale non aveva presentato alcuna istanza di godimento né aveva chiesto di fruirne prima dell’aspettativa, come previsto dall’art. 905, comma 2, del d. lgs. n. 66/2010.
Il Collegio ha escluso che il mancato godimento delle ferie potesse considerarsi indipendente dalla volontà del militare, non essendo stato dimostrato alcun diniego o differimento per esigenze di servizio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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