Ottemperanza improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo il pagamento tardivo (TAR Puglia n. 713 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso in ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando la parte ricorrente manifesti in udienza la volontà di non conseguire una statuizione nel merito, chiedendo la cessazione della materia del contendere. La dichiarazione della parte è elemento sufficiente a radicare il difetto di interesse, ancorché manchi in atti la piena prova dell’intervenuto pagamento: un decreto di ordine di pagamento, non seguito da riscontro dell’esecuzione, costituisce infatti mero principio di prova dell’avvenuta ottemperanza, non idoneo a dimostrare l’integrale soddisfazione della pretesa. In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite restano a carico dell’Amministrazione che abbia ottemperato tardivamente al dictum giudiziale.

Il Fatto

I ricorrenti agivano in ottemperanza dinanzi al TAR per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero della Difesa al pagamento della somma complessiva di € 131.669,00 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis, oltre rivalutazione, interessi e spese. L’Amministrazione si costituiva depositando tardivamente documentazione, mentre la parte ricorrente depositava in data successiva un decreto dell’Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa del Ministero contenente uno speciale ordine di pagamento per l’importo di € 55.442,06 in favore di ciascuno degli istanti.

Alla camera di consiglio del 27 aprile 2026, il difensore di parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere, ritenendo sostanzialmente soddisfatta la pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio osserva che non possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere, non riscontrandosi in atti la piena dimostrazione dell’intervenuto pagamento in favore dei ricorrenti. Il decreto n. 291 del 22.5.2025, contenente lo speciale ordine di pagamento, non è assistito da alcun riscontro circa l’avvenuta esecuzione e quindi circa l’effettivo pagamento degli emolumenti: esso costituisce unicamente un principio di prova dell’avvenuta ottemperanza dell’Amministrazione alla statuizione giudiziale.

Tuttavia, l’istanza di cessazione della materia del contendere avanzata dal difensore dimostra ex se la sopravvenuta carenza di interesse della parte a ottenere una statuizione nel merito. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., secondo la regola per cui la domanda di cessazione della materia del contendere manifesta l’irrilevanza di un provvedimento giurisdizionale ulteriore.

Quanto alle spese di lite, il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione resistente in ragione dell’obiettiva tardività dell’ottemperanza rispetto al dictum giudiziale. Le spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e contributo unificato, sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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