Il mancato esame delle osservazioni sul diniego edilizio viola l’art. 10-bis (TAR Molise n. 219 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di diniego del permesso di costruire, l’Amministrazione è tenuta a esaminare e motivare espressamente in ordine alle osservazioni presentate dal privato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; la loro mancata valutazione integra un vizio di difetto di motivazione e di istruttoria che determina l’illegittimità del provvedimento finale. La nota con cui l’Amministrazione nega il riesame della pratica su istanza dell’interessato costituisce un autonomo segmento procedimentale che non incide sul giudizio di legittimità del precedente diniego e non può valere a sanare il deficit motivazionale di quest’ultimo, trattandosi di inammissibile motivazione postuma. L’istanza di riesame non obbliga l’Amministrazione a riaprire il procedimento, sicché il diniego di riesame non produce effetti sul provvedimento originario né fa venire meno l’interesse al ricorso. Resta invece precluso al giudice pronunciarsi, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’abitazione nel centro storico di Agnone, presentava al Comune una richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di una rimessa auto interrata e modifiche di prospetto. L’intervento, secondo la relazione tecnica, consisteva nella creazione di un locale interrato sotto il giardino di proprietà, con nuove aperture sul muro esistente, una terrazza su parte della copertura a falda e interventi di manutenzione delle facciate.
Dopo le integrazioni, il Comune comunicava il preavviso di rigetto, ritenendo l’opera non ammessa in zona “A” di risanamento e restauro, ove sarebbero consentite solo trasformazioni con demolizione e ricostruzione fedele senza aumento di volume. A seguito delle osservazioni del privato, che invocava l’applicazione della legge n. 122/1989 in ragione della natura pertinenziale dell’autorimessa, l’Amministrazione adottava il diniego definitivo, qualificando il manufatto come locale seminterrato e negando l’applicabilità dell’istituto della pertinenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune in relazione alla mancata impugnazione della nota n. 4516 del 25.03.2025, con cui l’Ente aveva denegato il riesame richiesto dall’interessato. Tale nota, ha chiarito il Collegio, non è idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse, configurandosi come atto conclusivo di un autonomo segmento procedimentale, del tutto estraneo al procedimento che ha condotto al diniego impugnato.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato il motivo di ricorso incentrato sul difetto di motivazione e di istruttoria. L’Amministrazione, nel preavviso di rigetto, aveva fondato il proprio diniego sulla sola disciplina del Programma di Fabbricazione, senza considerare le osservazioni presentate dal privato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, che invocavano la disciplina derogatoria della legge Tognoli per la realizzazione di parcheggi pertinenziali.
Il diniego definitivo ha riprodotto le ragioni ostative già espresse nel preavviso, senza confrontarsi con i rilievi del ricorrente. La circostanza che l’intervento fosse stato riqualificato come locale seminterrato, e non interrato, non esonerava il Comune dall’obbligo di valutare la riconducibilità dell’opera all’art. 9 della legge n. 122/1989, atteso che la norma speciale ha valenza derogatoria rispetto agli strumenti urbanistici e la sua applicabilità andava verificata anche in relazione all’assenza di aumenti volumetrici.
La motivazione dell’atto impugnato è risultata quindi carente, e le deduzioni difensive del Comune, che tentavano di integrare la motivazione nel corso del giudizio, sono state valutate come inammissibile motivazione postuma. Il Tribunale ha inoltre precisato che la nota di diniego di riesame non poteva sanare il vizio, non essendo l’Amministrazione rideterminata nel merito della vicenda.
Conseguentemente, accertata l’illegittimità del diniego per il mancato esame delle osservazioni del privato, il Collegio ha ritenuto non scrutinabili le ulteriori censure, vertendosi in tema di poteri amministrativi non ancora esercitati: l’Amministrazione, rideterminandosi, dovrà valutare sia l’applicabilità della legge Tognoli sia la parte dell’istanza relativa alla terrazza, procedendo agli opportuni accertamenti istruttori, anche in loco.
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Nota della Redazione
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