Improcedibilità dell’ottemperanza per sopravvenuta carenza di interesse con argomenti di prova ex art. 84, comma 4, c.p.a. (TAR Puglia n. 703 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione della statuizione giudiziale da parte dell’Amministrazione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., qualora ne sia data dimostrazione in atti. L’omessa controdeduzione della parte ricorrente e la sua mancata presenza all’udienza di discussione, in presenza di allegazioni specifiche della resistente, costituiscono argomenti di prova ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite restano a carico dell’Amministrazione che abbia ottemperato solo nel corso del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Taranto che aveva condannato l’Amministrazione scolastica al pagamento di una somma annua per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
L’Amministrazione si è costituita, depositando documentazione e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo corrisposto quanto dovuto in data 16.12.2025. La ricorrente non ha svolto controdeduzioni né ha presenziato all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso che potesse dichiararsi la cessazione della materia del contendere, non riscontrando in atti la piena dimostrazione dell’intervenuto pagamento degli emolumenti accertati come dovuti, difettando la prova dell’integrale soddisfazione della pretesa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2018, n. 4191).
Cionondimeno, il Tribunale ha ritenuto di poter desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., dalla mancata controdeduzione della ricorrente circa l’avvenuto pagamento allegato dall’Amministrazione e dalla sua assenza all’udienza, ricavandone la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Quanto alle spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le stesse sono state poste a carico dell’Amministrazione, avendo quest’ultima ottemperato solo in data 16.12.2025, posteriormente alla proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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