Concessioni demaniali marittime, ordinanza istruttoria per verificare la perimetrazione dei lotti (TAR Puglia n. 675 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, quando la causa non sia matura per la decisione, può disporre con ordinanza gli incombenti istruttori necessari, richiedendo alla pubblica amministrazione una dettagliata relazione di chiarimenti. Tale potere è esercitato senza che ciò comporti la sospensione del procedimento selettivo avviato, che rimane doveroso per l’amministrazione. L’istruttoria può essere volta a verificare la legittimità dei criteri di individuazione e perimetrazione dei lotti oggetto di concessione demaniale marittima, anche in relazione al rispetto del Piano Regionale delle Coste. L’ordinanza istruttoria non decide il merito della controversia, ma è funzionale a consentire al Collegio di acquisire elementi di valutazione ulteriori.
Il Fatto
La ricorrente, società operante nel settore turistico-ricreativo, ha impugnato gli atti con cui il Comune di Castellaneta ha indetto la procedura selettiva per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime del proprio territorio costiero. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la concessione provvisoria rilasciata dall’amministrazione comunale e avverso la determina di modifica dello schema di bando. Il Comune si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, all’esito dell’udienza pubblica, ha ritenuto la causa non matura per la decisione. Ha quindi disposto un’istruttoria volta ad acquisire una relazione di chiarimenti dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di precisare le modalità e i criteri seguiti per l’individuazione e la localizzazione dei lotti da affidare in concessione.
In particolare, il TAR ha richiesto di chiarire se le operazioni di perimetrazione siano avvenute nel rispetto delle norme del Piano Regionale delle Coste e delle relative NTA, indicando le attività poste in essere per addivenire alla definizione dei lotti. Ha inoltre chiesto di specificare le caratteristiche dei singoli lotti, quali l’idoneità rispetto alle finalità del bando, la presenza di allacci alla rete fognaria e all’acquedotto e l’accessibilità dalla viabilità pubblica.
L’ordinanza precisa che l’istruttoria non comporta la sospensione del procedimento selettivo, per cui il Comune è tenuto a darvi corso. All’amministrazione è stato concesso il termine di sessanta giorni per adempiere, con rinvio della causa all’udienza pubblica del 30 settembre 2026.
Nota della Redazione
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