Rinnovazione della notifica disposta per errore sull’indirizzo PEC del Comune (TAR Puglia n. 666 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del ricorso introduttivo a una pubblica amministrazione deve essere eseguita presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGE), sezione PP.AA., gestito dal Ministero della Giustizia. L’utilizzo di un indirizzo PEC diverso, sebbene estratto dal registro IPA, determina la nullità della notificazione. Il giudice amministrativo, in tal caso, dispone la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando alla parte ricorrente un termine perentorio per provvedervi e per depositare la prova dell’avvenuto adempimento.
Il Fatto
La parte ricorrente impugnava dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la rimozione di una cordonatura con opere annesse, realizzata lungo il prospetto del proprio fabbricato, nell’ambito di lavori oggetto di segnalazione certificata di inizio attività. L’amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
Nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il collegio rilevava d’ufficio un vizio concernente la notificazione del ricorso introduttivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato che la notifica del ricorso era stata eseguita nei confronti del Comune presso l’indirizzo PEC rinvenuto nel registro IPA (“protocollo.-OMISSIS-@pec.rupar.puglia.it”), mentre l’Amministrazione risultava iscritta nel REGE, sezione PP.AA., con un diverso indirizzo (“servizisociali.comune.-OMISSIS-@pec.rupar.puglia.it”).
Il collegio ha qualificato la notificazione come nulla, in quanto l’art. 44, comma 4, c.p.a. impone che la notifica telematica alle pubbliche amministrazioni avvenga esclusivamente presso l’indirizzo PEC risultante dal registro di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ovvero dal REGE. L’indicazione di un indirizzo presente in altro registro, seppur pubblico, non soddisfa il requisito di legge e pregiudica la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’amministrazione destinataria.
Conseguentemente, il giudice ha disposto la rinnovazione della notifica in favore del Comune, onerando la parte ricorrente di provvedervi entro il termine perentorio di giorni 10 dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. È stato, inoltre, richiesto il deposito della prova dell’avvenuta notifica entro il termine, anch’esso perentorio, di giorni 5 dal perfezionamento dell’adempimento.
Il TAR ha infine rinviato la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 25 maggio 2026.
Nota della Redazione
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