Decorso il termine di trenta giorni si perfeziona il titolo abilitativo e la P.A. può intervenire solo in autotutela (TAR Puglia n. 663 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto senza che venga comunicato un espresso provvedimento di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni ai sensi dell’art. 8, comma 6, del d.lgs. n. 190/2024. Per effetto del perfezionamento, l’amministrazione non può più inibire l’esercizio dell’attività con un provvedimento di diniego tardivo, ma è legittimata esclusivamente all’esercizio dei poteri di autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, da attivare nel termine perentorio di sei mesi e previa motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico effettivo e attuale alla rimozione dell’atto, nonché alla comparazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determinazione con cui il Comune aveva concluso negativamente la procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), disponendo il divieto di esercizio dell’attività per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, finalizzato alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER) ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 199/2021. Il provvedimento era motivato con la presunta non coerenza del progetto con le caratteristiche della zona agricola e con l’esigenza di salvaguardare le linee programmatiche del Piano Regolatore Generale in corso di adozione.

La società deduceva la violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 190/2024 e l’illegittimità del provvedimento per essere intervenuto a seguito del perfezionamento del titolo abilitativo per silenzio assenso, nonché per difetto di motivazione e di comparazione degli interessi.

La Motivazione della Corte

Il TAR rileva che la domanda di P.A.S. era stata presentata in data 31.10.2025 e che solo in data 18.12.2025 era stato comunicato il preavviso di rigetto, con la determinazione conclusiva adottata il 17.3.2026. Nel caso di specie, risultava sicuramente spirato il termine di trenta giorni previsto dall’art. 8, comma 6, del d.lgs. n. 190/2024, norma che qualifica il titolo abilitativo come perfezionato senza prescrizioni qualora non venga comunicato un espresso provvedimento di diniego entro detto termine.

La Corte evidenzia che il comma 10 del medesimo articolo costituisce l’unica strada percorribile dall’amministrazione dopo il perfezionamento del titolo: l’esercizio dei poteri di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, da attivare nel termine perentorio di sei mesi. Nel concreto, il Comune aveva invece inibito l’esercizio dell’attività in aperta violazione del paradigma normativo dell’autotutela, senza operare alcuna comparazione degli interessi in conflitto e senza considerare le posizioni giuridiche soggettive acquisite dai destinatari dell’atto.

Il Collegio precisa che, una volta decorso il termine di trenta giorni senza che il Comune avesse notificato l’ordine di non effettuare l’intervento, l’attività di costruzione dell’impianto deve intendersi assentita. La formazione del titolo abilitativo tacito non è impedita neppure dall’incompatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento, poiché la conformità urbanistica costituisce elemento che la P.A. avrebbe dovuto accertare nel termine decadenziale di trenta giorni, pena la formazione del titolo.

Il TAR rileva inoltre che il provvedimento sarebbe parimenti illegittimo anche qualora lo si volesse qualificare come atto di annullamento in autotutela del titolo tacito, atteso che lo stesso non è sorretto da motivazione in ordine ad un interesse pubblico effettivo e attuale alla rimozione del titolo, diverso dal mero ripristino della legalità violata, e non opera alcun bilanciamento con gli interessi secondari e con le posizioni giuridiche acquisite dai destinatari.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è accolto con conseguente annullamento della determinazione impugnata, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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