Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata su istanza di parte (TAR Puglia, Lecce, n. 661 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di venir meno dell’interesse alla decisione della causa comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La natura formale della decisione, che non entra nel merito della controversia, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determina con cui il Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune aveva disposto l’annullamento in autotutela di un precedente provvedimento dirigenziale, con conseguente scorrimento della graduatoria. Il ricorso era proposto avverso la determina di annullamento, la nota di avvio del procedimento e gli atti del procedimento di preventiva sospensione. Si costituivano in giudizio la controinteressata e la società aggiudicataria, mentre il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la società ricorrente, con atto depositato in data 9 aprile 2026, aveva dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione, espressione della disponibilità dell’interesse processuale da parte del ricorrente, integra la fattispecie della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La pronuncia di improcedibilità consegue pertanto non a una valutazione di merito sulla fondatezza o meno delle censure dedotte, ma esclusivamente alla cessazione sopravvenuta dell’interesse alla definizione del giudizio. Il Collegio ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso, assorbendo ogni ulteriore questione, senza esaminare il merito delle domande proposte.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando la natura formale della decisione. La scelta di non porre gli oneri del giudizio a carico di alcuna parte trova fondamento nella circostanza che l’esito del processo non è dipeso dalla soccombenza di una delle parti, ma da un evento successivo e sopravvenuto che ha reso inutile la prosecuzione del giudizio.
Nota della Redazione
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