Esclusione per dichiarazioni non veritiere rinvio al merito con fissazione dell’udienza (TAR Puglia n. 223 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare, ove le censure proposte richiedano un approfondimento in ragione della molteplicità e della natura tecnica delle contestazioni, il giudice amministrativo può tutelare le esigenze della ricorrente mediante la sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., omettendo ogni pronuncia incidentale. Tale soluzione si impone quando la procedura concerne l’assegnazione di una concessione di servizi di durata pluriennale e non sussistano altri operatori economici individuabili come aggiudicatari in sostituzione del ricorrente.

Il Fatto

La società ricorrente ha partecipato alla procedura per l’affidamento in concessione dei servizi di assistenza e salvamento per la stagione balneare presso un distaccamento dell’Aeronautica Militare, con possibilità di rinnovo sino al 2028. La stazione appaltante ne ha disposto l’esclusione per non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e per non conformità dell’offerta alla lex specialis, con particolare riferimento al punto 2.7 del Capitolato e all’Annesso n. 4.

Avverso l’esclusione e gli atti presupposti la società ha proposto ricorso, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia e la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro nell’aggiudicazione, nonché la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicatario. Si sono costituite le Amministrazioni statali resistenti, mentre la controinteressata non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha premesso che le censure sollevate dal ricorrente richiedono un ulteriore approfondimento in sede di merito, attesa la molteplicità e la natura tecnica delle contestazioni formulate dalla stazione appaltante riguardo alla veridicità delle dichiarazioni rese in partecipazione e alla conformità dell’offerta rispetto alla disciplina di gara.

Il compiuto esame di tali questioni è stato ritenuto inconciliabile con la pronta decisione della domanda cautelare, caratterizzata da un giudizio di delibazione sommaria. L’ordinanza evidenzia che la procedura concerne l’assegnazione di una concessione di servizi con durata prorogabile sino al 2028 e che non risultano ulteriori operatori economici suscettibili di essere individuati come aggiudicatari in sostituzione della ricorrente, la quale, in caso di esito favorevole, potrebbe svolgere il servizio per il periodo residuo.

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., omettendo ogni pronuncia sulla domanda di sospensione e fissando l’udienza pubblica di trattazione del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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