Esclusione illegittima per requisito minimo interpretato in senso estensivo (TAR Molise n. 236 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante non può interpretare estensivamente i requisiti minimi di partecipazione fissati dal Capitolato, facendovi rientrare caratteristiche non richieste dalla lex specialis. Quando il Capitolato esige una determinata caratteristica tecnica del prodotto, il giudizio di conformità dell’offerta va condotto esclusivamente su quella, e l’eventuale possesso di un requisito ulteriore, pur corrispondente all’optimum di settore, non può essere preteso come condizione di ammissione. Il provvedimento di esclusione fondato su tale erroneo presupposto è illegittimo per eccesso di potere e difetto di istruttoria, con conseguente annullamento dell’esclusione e dell’aggiudicazione, nei limiti in cui questa ha omesso di valutare l’offerta illegittimamente pretermessa. La verifica tecnica disposta in un giudizio parallelo, avente ad oggetto una lex specialis identica, è utilizzabile nel giudizio ove non emergano elementi che ne denotino l’inattendibilità.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dalla So.Re.Sa. s.p.a. per la fornitura di protesi, risultando esclusa dal lotto n. 77, destinato alla Regione Molise, per la non conformità del prodotto offerto ai requisiti minimi da capitolato. La stazione appaltante riteneva, in particolare, che l’impianto proposto fosse privo di un inserto tibiale a pivot mediale.
La società impugnava dapprima innanzi al TAR Campania, che declinava la competenza per territorio in favore del TAR Molise, ove il ricorso era riassunto. Nel parallelo giudizio relativo al lotto n. 38, di contenuto identico, il TAR Campania disponeva una verificazione, la cui relazione finale era prodotta anche nel giudizio molisano. La ricorrente domandava l’annullamento dell’esclusione e dell’aggiudicazione, oltre al risarcimento in forma specifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione centrale nella conformità del prodotto ai requisiti minimi prescritti dal Capitolato, richiamando l’art. 6, comma 3, del disciplinare e il relativo allegato B1. La ricorrente contestava che la Commissione avesse preteso un inserto a pivot mediale laddove la lex specialis esigeva soltanto una cinematica a pivot mediale.
Il Tribunale valorizza la relazione di verificazione, ritenendola tecnicamente attendibile. L’organismo verificatore ha accertato che il prodotto offerto possedeva i requisiti minimi di partecipazione e che la caratteristica ritenuta manchevole dalla stazione appaltante, pur corrispondendo all’optimum di settore, non era stata prevista dal Capitolato come requisito minimo.
Quanto all’utilizzabilità della verificazione, il Collegio osserva che la disciplina delle due procedure è perfettamente sovrapponibile, come conferma la tabella di corrispondenza dell’allegato B1. In assenza di specifiche controdeduzioni, non emergono ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte.
Non convince, in senso contrario, la relazione della Commissione di gara: essa muove dallo stesso erroneo presupposto, ossia che il Capitolato richiedesse l’inserto a pivot mediale anziché la sola cinematica. Il giudizio di non conformità reso dalla stazione appaltante è pertanto affetto da erroneità e le censure del primo motivo risultano fondate, con assorbimento delle altre doglianze.
Il ricorso è accolto. Il provvedimento di esclusione è annullato, unitamente all’aggiudicazione nella parte in cui si è omesso di valutare l’offerta della ricorrente. La So.Re.Sa. dovrà procedere alla valutazione dell’offerta e al conseguenziale aggiornamento della graduatoria. Le spese sono compensate in ragione della complessità tecnica e della parziale novità della questione.
Nota della Redazione
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