L’obbligo di provvedere anche su istanze circostanziate non manifestamente infondate (TAR Puglia n. 626 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una formale istanza, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche qualora ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte. L’obbligo di provvedere sussiste purché l’istanza non sia palesemente pretestuosa o manifestamente infondata, e discende dal principio di leale collaborazione e buona fede, oltre che dall’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990. L’eventuale difetto di legittimazione del richiedente o l’infondatezza nel merito della domanda attengono unicamente al contenuto dell’atto finale, che l’amministrazione deve comunque adottare.
Il Fatto
Il ricorrente, operatore turistico e gestore di un parco avventura in un’area confinante con il demanio marittimo, chiedeva al Comune di adottare i provvedimenti necessari a interdire l’utilizzo di un ponte in cemento realizzato, a suo dire, senza titolo e privo di collaudo statico. Nonostante l’avvenuta emanazione di un’ordinanza di demolizione del manufatto, il ricorrente sollecitava l’immediata inibizione del passaggio sul ponte, ancora utilizzabile essendo la demolizione sospesa in via giudiziale.
A fronte del mancato riscontro del Comune, il ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’amministrazione a provvedere. Si costituivano sia il Comune sia la società controinteressata, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, genericità dei motivi e difetto di legittimazione del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di interesse, rilevando che l’ordinanza di demolizione non era satisfattiva dell’istanza, avente ad oggetto un provvedimento con effetti diversi e ulteriori: l’immediata inibizione del passaggio sul ponte, resa necessaria dalla circostanza che la demolizione era stata sospesa in via giudiziale e il transito era ancora possibile. Ha altresì rigettato l’eccezione di genericità, risultando chiaramente individuati dal ricorso l’oggetto della domanda e le ragioni poste a sostegno.
Nel merito, il Tribunale ha dato continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di una formale istanza, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte. Il Collegio ha richiamato il principio per cui l’obbligo di provvedere sussiste in mancanza di una espressa norma che tipizzi il potere del privato, purché ricorrano precise ragioni di giustizia ed equità e una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell’amministrazione, valorizzando la vis espansiva dell’obbligo del clare loqui.
Il Collegio ha quindi ritenuto l’istanza del ricorrente circostanziata e non manifestamente infondata, essendo volta a sollecitare una verifica sulla legittimità del ponte sotto il profilo dell’agibilità e l’adozione dei conseguenti provvedimenti. I rilievi del Comune sull’infondatezza nel merito delle richieste non erano idonei a far venir meno l’obbligo a provvedere, afferendo unicamente al contenuto dell’atto che l’amministrazione avrebbe comunque dovuto adottare.
Tale conclusione ha determinato il rigetto anche dell’eccezione di difetto di legittimazione del ricorrente: l’obbligo a provvedere discende dal principio di leale collaborazione e buona fede, mentre i rilievi sulla legittimazione attengono all’eventuale contenuto dell’atto finale, prescrivendo l’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, l’obbligo di concludere il procedimento anche in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.
Il ricorso è stato accolto, con declaratoria di illegittimità del silenzio e condanna del Comune a pronunciarsi con atto espresso, senza vincolo di contenuto, nel termine di trenta giorni, riservando la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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