Ordinanza di sgombero su bene del patrimonio disponibile: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 588 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di sgombero di un immobile appartenente al patrimonio disponibile di un ente territoriale, adottato in esecuzione di una confisca penale passata in giudicato, non costituisce esercizio di potestà pubblicistica, ma esplicazione di attività di autotutela privatistica – riconducibile alla tutela del diritto di proprietà – con la conseguenza che le posizioni giuridiche coinvolte sono di diritto soggettivo, non di interesse legittimo. In tal caso sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio può essere riassunto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. La giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia non opera qualora la vicenda lottizzatoria abbia formato oggetto diretto del giudicato penale e l’atto impugnato si limiti a darvi esecuzione.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza n. 13 del 24.02.2026, con cui il Comune intimava lo sgombero di terreni di proprietà comunale, acquisiti al patrimonio dell’ente per effetto di una sentenza penale di confisca urbanistica passata in giudicato, ai sensi dell’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente, che assumeva la qualità di custode giudiziario con facoltà d’uso dei beni in forza di un provvedimento di sequestro penale, deduceva sei motivi di censura, tra cui il difetto assoluto di attribuzione, l’incompetenza funzionale dell’ente, l’errore di fatto e la violazione dei principi di proporzionalità e di partecipazione procedimentale. Il Comune, costituitosi in giudizio, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il TAR, scrutinando prioritariamente l’eccezione di rito ai sensi degli artt. 76, comma 4, cod. proc. amm. e 276, comma 2, cod. proc. civ., ne ha riconosciuto la fondatezza, pur nella consapevolezza della veste formalmente autoritativa dell’atto impugnato. Il Collegio ha richiamato il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui l’esercizio dell’autotutela sui beni del patrimonio disponibile dell’ente non determina, per la sola veste autoritativa dell’atto, il mutamento del riparto di giurisdizione fondato sulla bipartizione tra diritti soggettivi e interessi legittimi (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 24563 del 2010).

La Corte ha quindi distinto l’ipotesi in cui l’autotutela sia rivolta alla tutela del diritto di proprietà pubblica come condizione strumentale dell’utilizzo del bene a fini pubblici – nella quale ricorrono posizioni di interesse legittimo – da quella, propria del caso di specie, in cui l’atto di sgombero sia finalizzato alla tutela di un bene del patrimonio disponibile, perseguendo uno scopo sostanzialmente equivalente alle azioni civili a difesa della proprietà. In tale ultima evenienza l’amministrazione agisce iure privatorum, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario.

Il Collegio ha inoltre escluso la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, rilevando che la vicenda lottizzatoria aveva formato oggetto diretto del giudicato penale, cui l’ordinanza impugnata si limitava a dare esecuzione senza rinnovare la valutazione della fattispecie penalmente rilevante. Ha infine precisato che, a seguito della confisca, l’occupazione del ricorrente era divenuta sine titulo e che i terreni erano stati acquisiti di diritto al patrimonio del Comune, senza che risultasse dagli atti una destinazione pubblicistica del bene.

In conclusione, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., compensando le spese processuali in ragione della natura delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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