Pratica scorretta per indisponibilità dei biglietti del Colosseo: legittima la sanzione Antitrust (TAR Lazio n. 1572 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, risponde di pratica commerciale scorretta il concessionario del servizio di biglietteria che, avvalendosi di ampia discrezionalità gestionale, ometta le cautele minime idonee a impedire l’accaparramento massivo e automatizzato dei titoli di ingresso, agevolando l’indisponibilità dei biglietti al prezzo base in danno dei consumatori. Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio previsto dal Regolamento sulle procedure istruttorie dell’AGCM ha natura non perentoria, sicché la sua violazione non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto finale, né integra vulnus al diritto di difesa quando le proroghe siano congruamente motivate da esigenze istruttorie. La mancata audizione orale davanti al Collegio non lede il contraddittorio, essendo il procedimento di natura prevalentemente cartolare e risultando sufficiente il contraddittorio scritto con gli uffici e con il Collegio.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria del servizio di biglietteria per il Parco Archeologico del Colosseo, ha impugnato il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le ha addebitato una pratica commerciale scorretta, irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di 7.000.000,00 euro e vietando l’ulteriore diffusione e continuazione della condotta.
Secondo l’Autorità, la società avrebbe contribuito, con condotte attive e omissive, al fenomeno della grave e prolungata indisponibilità dei biglietti di ingresso a prezzo base, tollerando l’accaparramento dei titoli da parte di grandi operatori e piattaforme che li rivendevano abbinati a servizi aggiuntivi a prezzi maggiorati. La ricorrente ha dedotto vizi procedurali, contestando la legittimità delle proroghe e del termine di conclusione, la mancata audizione davanti al Collegio, e censure di merito sull’assenza di autonoma discrezionalità gestionale, nonché sulla sproporzione del quantum sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto integralmente il ricorso. Sul piano procedurale, i giudici hanno confermato il consolidato orientamento della Sezione sulla natura non perentoria del termine di conclusione del procedimento, la cui violazione non rileva di per sé come causa di illegittimità dell’atto finale. Nel caso concreto, le proroghe sono state ritenute congruamente motivate da esigenze istruttorie, dall’estensione soggettiva del procedimento e dall’introduzione del nuovo Regolamento che ha riconosciuto al professionista la facoltà di presentare controdeduzioni scritte direttamente al Collegio.
Quanto alla mancata audizione orale, il Tribunale ha osservato che il contraddittorio è stato pienamente garantito nelle forme scritte e che l’audizione personale non costituisce momento inderogabile, essendo il procedimento Antitrust di natura eminentemente cartolare. Il modus operandi dell’Autorità è stato ritenuto coerente con l’art. 6, par. 1, CEDU, residuando il controllo giurisdizionale ex post.
Nel merito, la tesi dell’assenza di autonomia gestionale è stata disattesa: l’istruttoria ha dimostrato che la società godeva di ampia discrezionalità nella gestione della vendita, potendo sospendere manualmente i biglietti e modificarne il numero. La società non ha provato l’esistenza di rigide procedure interne limitative, né di alcuna disciplina specifica sui criteri di emissione. Il Collegio ha poi valorizzato la qualifica di professionista ex art. 18 del Codice del Consumo.
La diligenza professionale è stata intesa come nozione autonoma rispetto a quella del diritto comune, commisurata allo specifico settore. La società non ha introdotto l’obbligo di autenticazione nel canale B2C, non ha vietato ai grandi clienti di acquistare su tale canale, ha tollerato la tecnica del freezing e ha contrastato i sistemi automatizzati solo tardivamente. I giudici hanno confermato la valutazione sulla gestione non trasparente dei titoli abbinati alle visite didattiche, escludendo la violazione del diritto di difesa, essendo sufficiente che l’atto iniziale descriva gli estremi essenziali della condotta, suscettibile di affinamento nel corso del procedimento.
Infine, il Collegio ha respinto la censura sul quantum: l’Autorità gode di ampia discrezionalità e si è attenuta ai parametri dell’art. 11 della legge n. 689/1981, richiamato dall’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo, valorizzando gravità, negligenza protratta, dimensione economica e fatturato. La censura di disparità di trattamento è stata dichiarata priva di interesse giuridicamente rilevante.
Nota della Redazione
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