Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lazio n. 423 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario sia stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni tra la notifica del titolo e quella del ricorso introduttivo. Accertata la persistente inottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente preposto alla direzione generale competente per materia, con facoltà di delega.

Il Fatto

Il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il diritto della parte ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta e al pagamento delle spese.

La sentenza è stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione. Non essendo stata data esecuzione al titolo, la parte ricorrente ha adito il TAR per l’ottemperanza, limitatamente alla mancata attivazione della carta e con esclusione delle spese liquidate dal giudice ordinario. L’amministrazione, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto le condizioni dell’azione di ottemperanza, ritenendole sussistenti. Sul piano processuale rilevano la notifica della sentenza presso la sede reale dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, tra quella notifica e la notifica del ricorso introduttivo.

Nel merito, il Tribunale ha osservato che non è controverso tra le parti il difetto di esecuzione della sentenza. Ha quindi ordinato all’amministrazione di provvedervi, attivando in favore della ricorrente la carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, come richiesto, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale preposto alla direzione generale competente per la materia oggetto del giudizio, con facoltà di delega, per l’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato liquidato per tale attività, rientrando l’onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Le spese di lite sono state regolate secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione comprensiva delle spese accessorie debitamente documentate funzionali all’instaurazione del giudizio. Il ricorso è stato pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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