Accesso agli atti e improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio (TAR Puglia n. 587 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti promosso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., ove il Collegio disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati ex art. 49 cod. proc. amm., la parte ricorrente è onerata di notificare tempestivamente il ricorso introduttivo e l’ordinanza alle parti indicate. La mancata dimostrazione dell’adempimento entro il termine perentorio assegnato, congiunta alla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche d’ufficio, con conseguente assorbimento di ogni questione nel merito.

Il Fatto

La parte ricorrente, dopo aver presentato un’istanza di accesso agli atti rimasta inevasa, proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi e per la condanna dell’Amministrazione all’ostensione della documentazione richiesta, relativa a due contratti di avvalimento e alla documentazione amministrativa connessa. All’esito della camera di consiglio, il Tribunale, con ordinanza, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle due imprese ausiliarie sottoscrittrici dei contratti, onerando la parte ricorrente della notificazione dell’atto introduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la parte ricorrente non aveva documentato la notificazione del ricorso introduttivo e dell’ordinanza di integrazione nei confronti delle imprese ausiliarie controinteressate, nel termine perentorio di trenta giorni assegnato. Con memoria tardiva, la stessa parte aveva inoltre dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.

Il Tribunale ha incentrato la propria decisione sul disposto dell’art. 49, comma 3, cod. proc. amm., evidenziando come, in caso di mancata e tempestiva notificazione e deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio, il giudice debba provvedere ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm. Tale ultima disposizione, al comma 1, lett. c), prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso, anche d’ufficio, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato.

Nel caso di specie, la condotta della parte ricorrente — che non ha fornito prova dell’integrazione e ha contestualmente dichiarato il difetto di interesse — ha reso inevitabile la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La pronuncia si fonda sull’accertamento di un presupposto processuale non perfezionato, assorbendo ogni questione relativa al diritto di accesso.

Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente e delle parti controinteressate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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