Rapporti di sicurezza antincendio e termine di adeguamento di 48 mesi (TAR Puglia n. 564 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di proroga dei termini di adeguamento alle prescrizioni impartite dal Comitato Tecnico Regionale sul rapporto di sicurezza non richiede una confutazione analitica di ogni osservazione dell’interessato, essendo sufficiente che l’amministrazione esponga le ragioni poste a fondamento della determinazione. Il provvedimento può risultare motivato per relationem alla documentazione istruttoria richiamata. Il termine esteso di adeguamento di 48 mesi previsto dall’art. 17, co. 3, d.lgs. n. 105/2015 è applicabile solo alle carenze dalle quali non deriva un rischio grave ed imminente; laddove tale rischio sia stato accertato in sede tecnica, l’amministrazione è legittimata a imporre termini abbreviati, trattandosi di valutazione di discrezionalità tecnica.
Il Fatto
La società, conduttrice di uno stabilimento siderurgico, trasmetteva al Comitato Tecnico Regionale il rapporto di sicurezza antincendio previsto dal d.lgs. n. 105/2015. Con successiva nota l’amministrazione formulava alcune prescrizioni. A fronte delle osservazioni della società, che assicurava l’adempimento ma prospettava un cronoprogramma alternativo per la ritenuta impossibilità di rispettare le tempistiche, il Comitato accoglieva solo parzialmente i rilievi, confermando alcune prescrizioni e i relativi termini. La società impugnava il provvedimento dinanzi al TAR, deducendo il difetto di motivazione e l’irragionevolezza dei termini imposti, invocando altresì l’applicazione del termine di adeguamento di 48 mesi di cui all’art. 17, co. 3, d.lgs. n. 105/2015.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto escluso il difetto di istruttoria, rilevando come l’adozione del secondo provvedimento, che recepiva gran parte dei rilievi presentati, dimostrasse l’avvenuta valutazione delle osservazioni. In applicazione dell’orientamento giurisprudenziale richiamato (Cons. Stato, Sez. II, n. 9018 del 2025), l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni deduzione dell’interessato, essendo sufficiente l’esposizione chiara delle ragioni della decisione.
Quanto alla motivazione delle tempistiche, la Corte ha ritenuto che le determinazioni del Comitato trovassero adeguato presupposto nella documentazione relativa all’evento incidentale e nella relazione conclusiva del gruppo di lavoro, espressamente richiamate. Tale relazione dava atto della non corrispondenza del rapporto di sicurezza ai requisiti minimi previsti dal d.lgs. n. 105/2015 e della sussistenza delle condizioni per escludere un rischio grave ed imminente, costituendo così giustificazione idonea dei termini stabiliti, nell’esercizio di valutazioni di discrezionalità tecnica.
Con riguardo alla dedotta irragionevolezza dei termini, il Tribunale ha precisato che la posizione della società non era quella di un’azienda già in regola con la disciplina antincendio, ma di un’azienda alla quale erano state prescritte attività funzionali all’approvazione del rapporto di sicurezza. Trattandosi di adempimenti che la società avrebbe dovuto realizzare già alla data di presentazione del rapporto, la precedente inadempienza non poteva fondare ulteriori proroghe. Il rapporto di sicurezza costituisce, infatti, condizione per la regolare operatività dello stabilimento e non uno strumento per avviare un contraddittorio finalizzato al semplice miglioramento degli standard.
Infine, il Collegio ha ritenuto infondato il richiamo all’art. 17, co. 3, d.lgs. n. 105/2015, il cui termine di 48 mesi è espressamente limitato alle carenze dalle quali non deriva un rischio grave ed imminente, ipotesi esclusa nel caso di specie dall’accertamento tecnico. La ragionevolezza delle tempistiche è stata ulteriormente desunta dalla circostanza che l’art. 28, co. 8, d.lgs. n. 105/2015 non prevede sanzioni automatiche per l’inosservanza delle prescrizioni, rimettendo al Comitato la valutazione di eventuali proroghe in presenza di giustificati motivi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese in favore delle amministrazioni costituite.
Nota della Redazione
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