Carta docente: il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione della sentenza e nomina il commissario ad acta (TAR Campania n. 1392 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna dell’amministrazione all’assegnazione della Carta elettronica del docente, una volta passata in giudicato e notificata ai fini dell’intimazione ad adempiere, è titolo per il ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. ove l’amministrazione non provi l’avvenuta esecuzione. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione, ordina l’adempimento entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per un importo nominale complessivo di euro 1.000,00.
La ricorrente ha dedotto la notifica della sentenza all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il passaggio in giudicato e la mancata ottemperanza. Ha chiesto quindi la condanna dell’amministrazione ad adempiere e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. Dalla documentazione prodotta è emerso che la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria in data 15.10.2025, e che la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere era stata eseguita in data 12.06.2025. Risultava pertanto decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Il Collegio ha quindi accertato che le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza non avevano ricevuto esecuzione, non avendo l’amministrazione fornito prova dell’avvenuta consegna della carta docente con accredito della somma spettante. Il ricorso è stato pertanto ritenuto fondato.
Il TAR ha ordinato all’amministrazione di provvedere all’attivazione della Carta elettronica del docente per l’importo di euro 1.000,00 entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, affinché provveda entro novanta giorni dalla formale richiesta della parte ricorrente.
Il giudice ha precisato che il commissario dovrà procedere all’allocazione della somma in bilancio, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma. Ha infine chiarito che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.
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Nota della Redazione
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