Sopravvenuto difetto di interesse per rilascio di nuovo permesso stagionale (TAR Puglia n. 536 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Comune ingiunge lo smontaggio di strutture di facile amovibilità, allorché l’amministrazione abbia successivamente rilasciato un nuovo permesso stagionale che rende superato l’atto impugnato. La sopravvenienza di un provvedimento favorevole al ricorrente determina il venir meno della lesività dell’atto originario, a prescindere da ogni valutazione nel merito delle censure dedotte. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esame dei motivi di ricorso e non comporta una statuizione sulla fondatezza delle doglianze.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza del Comune di Fasano con cui gli veniva ingiunto lo smontaggio di strutture di facile amovibilità entro il termine di trenta giorni, nonché, ove occorra nei limiti dell’interesse, il permesso di costruire nella parte in cui indicava come termine di validità il 31 ottobre 2020. A sostegno del ricorso deduceva la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 103 del decreto-legge n. 18/2020, degli artt. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 7 della legge n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere sotto vari profili.
Con decreto presidenziale veniva concessa la tutela cautelare, successivamente decaduta per effetto della rinuncia all’istanza. Il Comune si costituiva in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il ricorso era divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’ordinanza impugnata, con cui si ingiungeva lo smontaggio delle strutture, risultava infatti superata dal successivo rilascio del nuovo permesso stagionale di cui al provvedimento n. 91/2021 del 13 aprile 2021, con validità fino al 31 ottobre 2021.
Il giudice ha precisato che la valutazione di improcedibilità prescindeva da ogni altra considerazione nel merito: la sopravvenienza del nuovo titolo abilitativo aveva fatto venir meno la lesività dell’atto impugnato, rendendo inutile l’esame delle censure proposte. La declaratoria di improcedibilità costituisce pertanto l’esito naturale del giudizio, non essendovi più interesse alla decisione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto sussistenti ragioni equitative per dichiararle compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda e della sopravvenienza che aveva determinato il venir meno dell’interesse alla decisione.
Nota della Redazione
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