Permesso di costruire: irricevibile l’impugnazione del titolo risalente (TAR Campania n. 434 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È irricevibile per tardività l’impugnazione del permesso di costruire quando la ricorrente ha avuto piena conoscenza del titolo e del preteso vizio in epoca risalente, desumibile dalle sue stesse difese. La conoscenza effettiva del provvedimento e della sua illegittimità, desunta dalle segnalazioni inviate all’Amministrazione, fa decorrere il termine di impugnazione. L’onere di dimostrare la tempestività grava su chi agisce. La censura che non investe la legittimità edilizio-urbanistica del titolo, ma profili estranei alle prescrizioni sulle distanze, è inammissibile o comunque infondata, perché non configura un vizio del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il permesso di costruire n. 33 del 29.07.2022, rilasciato dal Comune in favore della controinteressata, insieme al permesso di costruire n. 14 del 22.02.2018 e agli atti presupposti. A fondamento del gravame ha dedotto l’errata rappresentazione grafica delle distanze tra edifici e, per il titolo in sanatoria, l’insufficienza dei dispositivi di sanificazione installati per ovviare alla violazione delle distanze.
La controinteressata si è costituita eccependo la tardività del ricorso, per avere la ricorrente piena conoscenza del titolo e del vizio almeno dal 2019. Il Comune non si è costituito. All’udienza straordinaria dell’11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità, ritenendola fondata con riguardo al permesso di costruire rilasciato nel 2018. La conoscenza del provvedimento da parte della ricorrente risale a epoca risalente: le stesse difese danno atto delle segnalazioni inviate al Comune nel 2019, con cui la società aveva rappresentato presunti abusi edilizi consistenti nella violazione delle norme sulle distanze tra edifici.
La Corte valorizza la circostanza che la ricorrente, esaminando il progetto allegato all’istanza di permesso di costruire, aveva già individuato il preteso illecito e si era attivata segnalandolo all’Amministrazione. Da ciò si ricava che l’illegittimità lamentata era nota alla ricorrente sin dal 2019, mentre il ricorso è stato notificato solo nel 2022.
Ne discende la parziale irricevibilità dell’impugnazione del titolo del 2018. Nel resto, quanto alla censura sul permesso in sanatoria, il ricorso è respinto: ciò che si lamenta prescinde dalla legittimità sul piano edilizio-urbanistico dell’intervento autorizzato, sicché il titolo impugnato non può ritenersi affetto da alcun vizio.
Conclusivamente, il ricorso è in parte irricevibile e in parte respinto. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra ricorrente e controinteressata, mentre non vi è necessità di provvedere quanto al Comune, non costituitosi.
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Nota della Redazione
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