Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, nessuna condanna alle spese in caso di mancata costituzione (TAR Puglia n. 517 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del merito dell’impugnazione determina la improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. Nei casi di mancata costituzione in giudizio della parte resistente, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale che postula l’esistenza di un rapporto processuale instaurato nei confronti di un soggetto che abbia svolto attività processuale. L’assenza di una controparte costituita esclude la possibilità di una condanna alle spese, non potendosi configurare una vera e propria soccombenza in capo a chi non ha partecipato al giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Nardò aveva ordinato la demolizione di una civile abitazione da lui realizzata. Il ricorso è stato proposto dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, ma l’ente comunale non si è costituito in giudizio.
Nelle more del giudizio, la parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha dichiarato di non avere alcun interesse alla decisione del merito dell’impugnazione. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la memoria depositata dalla parte ricorrente contiene una chiara e inequivoca manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione, intervenuta prima della decisione, priva il ricorso del suo oggetto sostanziale e impone la declaratoria di improcedibilità del gravame, senza che sia necessario esaminare il merito delle censure proposte.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha escluso ogni pronuncia di condanna, rilevando che la parte resistente non si era costituita in giudizio. L’articolo 26 cod. proc. amm. subordina la condanna alle spese al principio di soccombenza, che presuppone la presenza di un contraddittorio pienamente instaurato e di una parte che abbia svolto effettiva attività processuale. In assenza di costituzione della controparte, non può configurarsi alcuna soccombenza e, pertanto, non vi è luogo a statuizione sulle spese.
La sentenza chiarisce pertanto che la mancata costituzione della parte resistente non solo non ostacola la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando il ricorrente manifesti disinteresse, ma esclude anche ogni possibile condanna alle spese, in coerenza con la natura accessoria e conseguenziale di tale statuizione rispetto all’esito del giudizio.
Nota della Redazione
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