Ottemperanza alla condanna al pagamento della Carta del docente (TAR Sicilia n. 707 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la parte che ha ottenuto una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato ha diritto all’esecuzione della pronuncia quando risultino rispettate le formalità di notifica e i termini di legge. L’Amministrazione che non deduca l’avvenuto pagamento né eccepisca fatti modificativi o estintivi del credito è tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato dal giudice. Decorso inutilmente tale termine, si giustifica la nomina del commissario ad acta per il compimento degli adempimenti necessari. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in via analogica, secondo i minimi tariffari previsti per le procedure esecutive.

Il Fatto

La parte ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare l’importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994.

Il ricorso è diretto a ottenere l’esecuzione di quella pronuncia per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, con condanna alle spese e nomina di un commissario in caso di persistente inadempimento. L’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio. La causa è stata posta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che la sentenza posta a fondamento del ricorso dispone la condanna pecuniaria dell’Amministrazione resistente e che la stessa è passata in giudicato. Ha inoltre verificato il rispetto delle formalità e dei termini previsti dalla legge per la notifica della pronuncia all’Amministrazione debitrice.

Su questo presupposto il ricorso è stato giudicato documentalmente fondato. L’Amministrazione, costituendosi, non ha dedotto di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito della parte ricorrente.

Ne è derivata la condanna dell’Amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditare l’importo indicato nella sentenza, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza stessa.

Per il caso di ulteriore inerzia il Tribunale ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere, entro un ulteriore termine di sessanta giorni, alla liquidazione e corresponsione delle somme, con oneri a carico del Ministero, e depositare una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati. Il deposito degli atti è imposto esclusivamente tramite la procedura telematica PAT.

Le spese di lite, liquidate in favore della parte ricorrente, sono state determinate avendo riguardo, in via analogica, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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