Sanatoria paesaggistica edilizia non ammessa per vincolo paesaggistico (TAR Puglia, Lecce, sez. I, n. 512 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive, una volta divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione, è intangibile e non può essere successivamente contestato dal successore a titolo universale del destinatario, carente di legittimazione processuale. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, richiede che l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso sia a quello della presentazione dell’istanza. Su area gravata da vincolo paesaggistico, la sanatoria è comunque preclusa dall’art. 146, comma 4, e dall’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004, che escludono la autorizzazione paesaggistica postuma per gli abusi, configurandosi l’illecito paesaggistico come illecito permanente sino al ripristino dello stato dei luoghi.
Il Fatto
La ricorrente, succeduta mortis causa alla madre, impugnava l’ordinanza-ingiunzione di demolizione irrogata per abusi edilizi realizzati su un lotto in zona E4 — “Zone a parco agricolo produttivo” — ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Contestava altresì il diniego di sanatoria richiesta ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, deducendo violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Comune eccepiva la tardività e il difetto di legittimazione attiva dell’impugnazione dell’ordine di demolizione e contestava la possibilità di sanatoria per la natura vincolata dell’area. Costituitosi il contraddittorio, la causa era trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente condiviso l’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione. L’atto, non tempestivamente impugnato dalla madre della ricorrente, era divenuto definitivo e intangibile, con conseguente obbligo di demolire e carenza di legittimazione attiva della successrice a contestarlo.
Nel merito, il diniego di sanatoria è stato ritenuto fondato. Il terreno ricade in zona E4, disciplinata dall’art. 85 NTA del vigente PRG, che consente la sola costruzione di un ricovero-attrezzi a diretto servizio della produzione, con superficie massima di 40 mq e indice di fabbricabilità fondiaria di 0,01 mc/mq. La residenza a servizio dell’azienda è ammessa soltanto per aziende agricole con superficie non inferiore a 10 ettari, circostanza non ricorrente nel caso di specie. Il contrasto con la citata norma ha quindi impedito il rilascio del titolo.
La sentenza ha precisato che la sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 richiede la conformità dell’intervento sia alla disciplina vigente all’epoca della realizzazione dell’abuso sia a quella applicabile al momento dell’emanazione del titolo sanante. In presenza di vincolo paesaggistico, l’art. 146, comma 4, e l’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004 sanciscono la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali, aventi rilevanza paesaggistica. L’illecito paesaggistico si configura come illecito permanente, perdurando il contrasto con le norme di tutela del paesaggio fino al ripristino dello stato dei luoghi.
Poiché l’istanza di sanatoria era stata presentata dopo l’introduzione del divieto di autorizzazione paesaggistica postuma, la stessa non poteva essere accolta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per la parte relativa all’ordinanza di demolizione e respinto nel merito per il diniego di sanatoria, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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