Ottemperanza al titolo esecutivo e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 2936 del 28.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e ordina all’amministrazione il puntuale pagamento delle somme accertate dal giudice ordinario. La nomina a commissario ad acta di un dirigente del medesimo plesso ministeriale non comporta alcun compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza di ottemperanza integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta sugli interessi legali a decorrere dalla comunicazione dell’ordine di pagamento, salvo onere della parte di attivare il commissario.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore della somma di euro 2.468,24, oltre interessi legali dal 30.09.2025 al saldo. Il titolo è stato notificato il 26.11.2025.

L’amministrazione non ha provveduto al pagamento nel termine di legge. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a.. Dall’attestazione in atti risulta il passaggio in giudicato della sentenza azionata. È inoltre provato l’inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR ordina al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. In caso di inutile decorso del termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Il commissario è individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del medesimo Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza. Il Collegio esclude espressamente il compenso: nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti della legge Pinto ma applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo un orientamento conforme di merito.

Il TAR precisa poi che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, richiamando sul punto un precedente del C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario è tenuto al deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Il Collegio qualifica ogni ritardo nell’esecuzione come ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.

È disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione, con liquidazione parametrata ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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