Risarcimento danni per omessa eradicazione della Xylella: esclusa la colpa della P.A. (TAR Puglia n. 497 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di domanda risarcitoria per i danni conseguenti alla mancata, ritardata o inadeguata attivazione del potere pubblico di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa, la legittimità dell’esercizio del potere discrezionale della P.A. va valutata ex ante, e non già alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite successivamente. L’accoglimento della domanda presuppone la rigorosa prova, a carico del ricorrente, di tutti gli elementi dell’illecito, ivi compreso il nesso di causalità, non surrogabile da una consulenza tecnica d’ufficio. La sola circostanza della diffusione del batterio non è sufficiente a configurare la colpa dell’Amministrazione, ove la condotta risulti improntata a criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Il Fatto

Alcuni proprietari di terreni coltivati ad oliveto nella provincia di Brindisi, in varietà Cellina di Nardò, agivano in giudizio nei confronti della Regione Puglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Agricoltura per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della perdita degli alberi colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa. Gli attori deducevano la violazione delle decisioni di esecuzione della Commissione europea nn. 5082/2014 e 789/2015, nonché delle disposizioni interne in materia di contrasto agli organismi nocivi, imputando alle Amministrazioni l’inerzia e il ritardo nell’adozione delle misure di eradicazione e contenimento del patogeno. Il giudizio, originariamente promosso dinanzi al Tribunale ordinario, era stato riassunto dinanzi al giudice amministrativo a seguito della declinatoria di giurisdizione in favore di quest’ultimo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo le domande manifestamente infondate e assorbendo i profili di rito sollevati dalle difese delle Amministrazioni. Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando la direttiva 2000/29/CE e il d.lgs. n. 214/2005, e ha ricostruito la sequenza degli interventi adottati dalla Regione Puglia a far data dal rinvenimento del batterio nell’ottobre 2013, ivi incluse le delibere di Giunta n. 2023/2013 e n. 1842/2014 e le attività di monitoraggio e informazione svolte sul territorio.

La sentenza ha quindi valutato la condotta delle Amministrazioni secondo il parametro della colpa, richiamando la giurisprudenza secondo cui la responsabilità della P.A. per l’esercizio del potere discrezionale postula la dimostrazione di una violazione grave, commessa in un contesto tale da palesare negligenza e imperizia. Il giudizio di colpevolezza deve essere formulato con riferimento al momento in cui il potere doveva essere esercitato, senza utilizzare la prognosi postuma. Al riguardo, il Collegio ha evidenziato come il carattere emergenziale e l’evoluzione delle conoscenze scientifiche escludessero la configurabilità di un rimprovero a carico dell’Amministrazione.

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Quanto al nesso di causalità, il Tribunale ha rilevato che i ricorrenti non avevano fornito la prova che una tempestiva eradicazione avrebbe impedito la propagazione del batterio ai loro fondi, né avevano indicato specificamente quali piante infette e in quale area la misura avrebbe dovuto essere adottata. Il Collegio ha inoltre valorizzato l’onere di vigilanza e di informativa gravante sui proprietari, ai sensi della legge regionale n. 4/2017, rilevando come gli attori non avessero dimostrato di aver attivato il Servizio fitosanitario.

Da ultimo, la sentenza ha qualificato la posizione dei ricorrenti come interesse legittimo pretensivo e ha concluso per la manifesta infondatezza della pretesa risarcitoria, disponendo la compensazione delle spese in ragione della peculiarità e complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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