Licenza armeria: revoca legittima nonostante l’assoluzione penale (TAR Puglia n. 145 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di polizia per la detenzione e vendita di armi e munizioni è atto connotato da ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza, finalizzato alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Per la revoca non è necessario un oggettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto, sulla base di elementi conoscitivi acquisiti dalla P.A. (anche assistiti da meri elementi di fumus), non dia completo affidamento di non abusarne. L’eventuale assoluzione penale sopravvenuta non inficia la legittimità del provvedimento amministrativo, la cui validità va valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione. Le irregolarità nella tenuta dei registri e nella custodia delle armi, pur se estranee al capo di imputazione, possono ex se giustificare il giudizio prognostico di non affidabilità del titolare.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’esercizio commerciale di armeria in Taranto, impugnava il decreto con cui il Prefetto di Taranto aveva revocato la licenza per la detenzione e vendita al minuto di materie esplodenti, cartucce, munizioni e materiale combustibile, già rinnovata nel novembre 2023. Il provvedimento faceva seguito al ritiro cautelare e al sequestro di armi, munizioni e materiali esplodenti, nonché al verbale di ritiro dei registri di carico e scarico, disposti dai Carabinieri a seguito di un’ispezione dell’armeria.

Nel ricorso erano impugnati anche i verbali di ritiro e sequestro cautelare e gli accertamenti trasmessi all’Autorità giudiziaria, nella parte in cui evidenziavano il rinvenimento di armi in un cartone all’esterno del locale blindato e la non corretta tenuta dei registri. Il ricorrente chiedeva la sospensione degli atti e la restituzione della licenza e dei registri, deducendo che nel frattempo era intervenuta una sentenza di assoluzione nel procedimento penale, con formula “perché il fatto non sussiste”. Si costituivano la Prefettura, il Ministero dell’Interno e la Questura di Taranto.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo il ricorso, ad una sommaria delibazione, infondato. Il Collegio ha richiamato l’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza nella valutazione complessiva della condotta del titolare di una licenza di polizia, finalizzata ad apprezzare la mancanza di piena affidabilità del soggetto. Tale giudizio può fondarsi anche su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, senza che sia necessario un accertato abuso delle armi.

Con specifico riferimento alla licenza per la vendita al minuto di armi, la Corte ha precisato che il detentore deve essere “esente da mende” e “al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo”, tale da poter far scattare un giudizio prognostico di non affidabilità. I poteri di rilascio, sospensione e revoca delle licenze di polizia sono pertanto connotati da ampia discrezionalità, in considerazione delle finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica cui sono preordinati.

Quanto alla sopravvenuta sentenza di assoluzione, il TAR ha osservato che essa non inficia la legittimità dei provvedimenti impugnati. I rilievi posti a base del decreto prefettizio sono ex se sufficienti a ingenerare il convincimento dell’Amministrazione, fondato su ragioni probabilistiche, circa la mancanza di un ragionevole affidamento di non abuso delle armi. La legittimità del provvedimento va valutata secondo il principio tempus regit actum, facendo riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell’emanazione, mentre le evoluzioni successive possono giustificare, se del caso, un’istanza di riesame.

La Corte ha inoltre evidenziato che la sentenza penale, pur assolvendo il ricorrente dal reato ascritto, aveva espressamente precisato che la custodia delle ventinove armi rinvenute nello scatolone e la mancata registrazione delle altre tre pistole potevano configurare violazioni di altra natura, per omessa diligenza nella custodia e omessa regolare tenuta del registro. Trattandosi di aspetti estranei al capo di imputazione, la loro valutazione restava estranea al giudizio penale. L’istruttoria svolta dall’Amministrazione non è pertanto inficiata da illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti. Il Collegio ha infine rilevato che la nota del 1998, richiamata dal ricorrente a giustificazione della custodia delle armi, era stata superata dalle successive denunce di detenzione, che indicavano come luogo di custodia l’abitazione di residenza e non l’armeria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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