Fumus boni juris e delibazione sommaria nella sospensione cautelare per l’esame forense (TAR Lombardia n. 599 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione del giudizio di non idoneità all’esame di abilitazione alla professione forense deve essere respinta quando le questioni dedotte nel ricorso necessitano dell’approfondimento pieno tipico della fase di merito e risultano incompatibili con la delibazione sommaria della fase cautelare. In tal caso, ove non sia possibile una delibazione positiva sulla sussistenza del fumus boni juris, il giudice fissa comunque l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso, compensando le spese della fase cautelare.
Il Fatto
La ricorrente, candidata all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, aveva impugnato il verbale del 16.02.2026 con cui la XV Sottocommissione della Corte di Appello di Napoli l’aveva giudicata non idonea alla prova scritta, attribuendo al suo elaborato il punteggio di 14. La candidata aveva contestato la valutazione, chiedendo l’annullamento del verbale previa sospensione della sua efficacia.
Nel giudizio dinanzi al TAR Lombardia, la ricorrente aveva proposto domanda cautelare per ottenere la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, ritenendo la valutazione della Commissione erronea e non congruamente motivata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto la domanda cautelare, rilevando che le questioni dedotte nel ricorso necessitano dell’approfondimento pieno tipico della fase di merito. Tali questioni sono state ritenute incompatibili con la delibazione sommaria della fase cautelare, che non consente di valutare compiutamente la fondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente.
Nell’impossibilità di una delibazione positiva sulla sussistenza del requisito del fumus boni juris, allo stato, la domanda cautelare è stata respinta. La Corte ha comunque ritenuto necessario fissare l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso, così da garantire alla ricorrente un esame pieno e approfondito delle proprie doglianze nelle forme proprie del giudizio di merito.
La compensazione delle spese della fase cautelare è stata disposta in considerazione della peculiarità della vicenda e dell’esito del procedimento incidentale. Il Collegio ha fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito per il 21 dicembre 2026, disponendo l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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