Il giudicato di ottemperanza non preclude le sopravvenienze normative sulla durata delle concessioni balneari (TAR Puglia n. 438 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che accerta la spettanza di una proroga legale di una concessione demaniale marittima, fondata su una legge-provvedimento, ha natura meramente ricognitiva dell’esistenza del precetto e dei suoi effetti, senza attribuire una posizione di vantaggio immodificabile fino alla scadenza. Nei rapporti di durata, l’autorità della cosa giudicata trova il limite delle sopravvenienze di fatto o di diritto che mutino il contenuto del rapporto. La successiva modifica legislativa della durata del rapporto concessorio non configura pertanto violazione o elusione del giudicato, né richiede l’esercizio del potere di autotutela o l’attivazione di garanzie partecipative, trattandosi di atto ricognitivo di effetti normativi diretti.

Il Fatto

Il titolare di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative nel Comune di Fasano, avendo ottenuto una sentenza favorevole del TAR Puglia che riconosceva la proroga del rapporto sino al 31 dicembre 2033, ha proposto ricorso per l’ottemperanza avverso la delibera con cui il Comune aveva fissato la scadenza al 31 dicembre 2024, in ragione delle sopravvenienze normative e dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Il ricorrente ha dedotto la violazione del giudicato, l’illegittimità della modifica unilaterale del rapporto senza procedimento di autotutela e la lesione delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la natura delle leggi intervenute sulla durata delle concessioni demaniali, qualificandole come leggi-provvedimento dotate di effetti immediatamente conformativi dei rapporti in essere, rispetto alle quali l’attività dell’ente locale ha natura meramente ricognitiva.

Su tale premessa, la sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza è stata interpretata come limitata all’accertamento del precetto normativo vigente al momento della pronuncia, senza effetti costitutivi di una posizione definitiva e immutabile sino al 2033. La pronuncia, infatti, non può spiegare effetti preclusivi rispetto alle sopravvenienze, atteso che nei rapporti di durata il giudicato trova il limite della modificazione del regolamento contrattuale operata da interventi successivi del legislatore.

La Corte ha quindi rilevato che la disciplina originaria è stata superata da successivi interventi normativi, culminati nel decreto legge n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, il cui testo novellato dell’art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 si applica espressamente anche alle concessioni prorogate ai sensi della legge n. 145 del 2018.

Quanto al motivo subordinato relativo alla mancata applicazione del differimento introdotto dal decreto legge n. 198/2022, la questione è stata dichiarata superata dall’intervenuta deliberazione comunale che ha prorogato le concessioni al 30 settembre 2027, facendo venir meno l’interesse alla censura. Le ulteriori doglianze sono state infine respinte in quanto l’atto impugnato, privo di natura provvedimentale, non richiedeva né l’esercizio dell’autotutela né le garanzie partecipative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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