Cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza per la carta docente (TAR Campania n. 1381 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato ex art. 112 ss. c.p.a. non può essere dichiarata improcedibile quando l’amministrazione, ancorché in ritardo, abbia integralmente adempiuto nelle more del giudizio: la pronuncia corretta è la cessazione della materia del contendere, che presuppone l’accertamento dell’avvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente. L’adempimento tardivo non esclude la rilevanza della soccombenza virtuale dell’amministrazione, ai fini della regolazione delle spese di lite, che possono essere compensate solo parzialmente, in ragione dell’avvenuto adempimento in corso di causa.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro la declaratoria del diritto a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio per l’importo nominale complessivo di euro 1.500,00. Non avendo l’amministrazione ottemperato nel termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza ex art. 112 ss. c.p.a., chiedendo l’adempimento e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita, documentando l’avvenuta corresponsione in data 22.4.2026 di tre voucher della Carta del Docente, dell’importo unitario di euro 500,00, per un totale di euro 1.500,00. La ricorrente ha depositato istanza di passaggio in decisione, dando atto della cessazione della materia del contendere e insistendo nella condanna alle spese per la soccombenza virtuale dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania – Sezione staccata di Salerno ha rilevato che, essendo l’ottemperanza intervenuta nelle more del giudizio, con il riconoscimento integrale del beneficio economico azionato, sussistono le condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

La pronuncia si fonda sull’accertamento che l’interesse sostanziale della ricorrente ha trovato completa soddisfazione per effetto dell’avvenuta corresponsione dell’importo complessivo di euro 1.500,00 in voucher, con la conseguenza che non residua alcuna utilità da conseguire tramite la sentenza di ottemperanza. Il collegio non ha ritenuto necessario verificare l’effettivo passaggio in giudicato della sentenza azionata, essendo il giudizio ormai privo di oggetto.

Quanto alle spese di lite, il tribunale ha valorizzato due elementi concorrenti: da un lato, l’avvenuto adempimento, ancorché realizzato solo dopo la proposizione del ricorso, che giustifica la compensazione di una metà degli oneri; dall’altro, la soccombenza virtuale dell’amministrazione, che aveva reso necessario il ricorso per ottenere quanto già riconosciuto in giudizio, fondando la condanna alla restante metà delle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e con distrazione in favore dei difensori della ricorrente. Il collegio ha inoltre tenuto conto della bassa complessità della causa e della serialità del contenzioso in materia di c.d. carta docente, quale criterio per la liquidazione del compenso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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