Obbligo della P.A. di eseguire il giudicato del giudice ordinario entro il termine assegnato (TAR Puglia n. 419 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza esperita ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a. per conseguire l’attuazione delle sentenze del Giudice Ordinario passate in giudicato è limitata alla stretta esecuzione del giudicato, esulando dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la Pubblica Amministrazione e per i suoi funzionari. L’azione esecutiva nei confronti della P.A. debitrice di somme di denaro può essere iniziata solo dopo l’infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero al pagamento dell’importo di € 1.000,00 oltre interessi. La sentenza, non impugnata, era stata notificata con formula esecutiva all’Amministrazione, ma quest’ultima non vi aveva dato esecuzione, determinando la proposizione del ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la regolarità del ricorso, ravvisando l’osservanza del dimezzamento dei termini di deposito e il possesso, da parte della sentenza azionata, della comprovata valenza di cosa giudicata, attestata dal certificato della cancelleria del Tribunale di Lecce.
Ha poi rammentato che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del Giudice Ordinario e che l’esecuzione costituisce un dovere d’ufficio per la P.A. Ha, inoltre, accertato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, presupposto per l’inizio dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l’inadempimento all’obbligo derivante dalla statuizione giudiziale, sicché il ricorso è stato accolto, con condanna dell’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il TAR ha nominato fin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, che dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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