L’ottemperanza non è sede per contestare il decreto di ricostruzione della carriera non impugnato (TAR Puglia n. 420 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, restando escluse dal suo ambito le domande comunque correlate al giudicato stesso. L’Amministrazione che abbia provveduto al pagamento delle somme dovute in base alla sentenza passata in giudicato ha correttamente ottemperato. La contestazione della ricostruzione della carriera del dipendente, operata con decreto non impugnato nei termini di legge, non può essere fatta valere in sede di ottemperanza, neppure quando il decreto sia stato emanato successivamente alla sentenza da eseguire.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce una sentenza, passata in giudicato, che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive per il periodo compreso tra il 16.03.2001 e il 31.08.2011, applicando il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato.

L’Amministrazione aveva versato alla ricorrente, nel settembre 2018, la somma di € 3.358,74 al lordo, a titolo di differenze retributive. Ritenendo tale importo non corrispondente a quanto effettivamente dovuto, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, deducendo l’erroneità della ricostruzione della carriera e la necessità di un ricalcolo delle somme.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato la regolarità in rito del ricorso, essendo stata osservata la disciplina del giudizio di ottemperanza avverso le sentenze del giudice ordinario, di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.. Il Collegio ha però ricordato che il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e che da esso esula la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso.

Nel merito, il ricorso è stato respinto. L’Amministrazione ha dimostrato di avere provveduto al versamento delle differenze retributive in esecuzione della sentenza, conformemente al decreto di ricostruzione della carriera emanato nel maggio 2018. La somma riconosciuta, peraltro, era stata calcolata senza applicare alcun limite prescrizionale, in ossequio al dictum giudiziale.

Quanto alla tesi della ricorrente, secondo cui la posizione stipendiale di partenza avrebbe dovuto essere la 0-2 e non la 0-3, il Tribunale ne ha evidenziato l’infondatezza. La contestazione dell’attribuzione delle posizioni stipendiali avrebbe dovuto essere proposta attraverso l’impugnazione del decreto di ricostruzione della carriera emanato il 18 maggio 2018, nei termini di legge, e non poteva essere riversata nel giudizio di ottemperanza, che non è sede di cognizione piena.

La mancata impugnazione del decreto di ricostruzione ha reso definitivo l’assetto stipendiale ivi determinato, con la conseguenza che il pagamento eseguito sulla base di tale decreto doveva ritenersi satisfattivo della pretesa azionata. Il TAR ha quindi respinto il ricorso, compensando integralmente le spese processuali, sussistendone i presupposti di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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