Inerzia ministeriale nell’esecuzione del giudicato legittima commissario ad acta (TAR Lazio n. 9088 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratiche, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando dell’adempimento. L’inerzia serbata dall’amministrazione dopo la notifica della sentenza passata in giudicato, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra gli estremi della inottemperanza. Tale condotta legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma la sentenza n. 3764/2023, passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2021/2022, per l’importo di euro 500,00. Nonostante la rituale notifica del titolo esecutivo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni in esso contenute.
Il ricorrente ha quindi proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza spiegare alcuna difesa sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato al Ministero e sussistendo la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, il Collegio ha rilevato che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza che l’Amministrazione avesse provveduto all’adempimento.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica della corretta attuazione del giudicato (ex multis, Cons. Stato, Ad. Plen., 10 aprile 2012, n. 2). L’Amministrazione, precisa il Collegio, non può sottrarsi all’obbligo di eseguire il giudicato per alcuna ragione, non avendo discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo (cfr. Cons. Stato, sez. II, sent. n. 5072 del 22 maggio 2023).
Nel caso di specie, l’inerzia dell’Amministrazione non risultava giustificata: il Ministero non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna motivazione per il proprio comportamento omissivo. Tale condotta ha precluso al ricorrente il conseguimento dell’utilitas giuridica riconosciutagli dal giudice ordinario, integrando gli estremi della inottemperanza.
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e senza compenso.
Infine, considerata la persistente e diffusa inerzia dell’Amministrazione, rilevata in numerosi giudizi seriali, il TAR ha disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Ministero. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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