Inottemperanza al giudicato sul diritto alla carta docente e diniego di astreintes (TAR Lombardia n. 1233 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del Ministero al pagamento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, va accertata l’inottemperanza dell’amministrazione che non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e non abbia contestato il credito nell’an e nel quantum. Al debitore pubblico va assegnato un nuovo termine per l’esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, va nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. La domanda di astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece rigettata quando l’esiguità del debito e i vincoli normativi e di bilancio rendano la penalità eccessivamente afflittiva.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, sez. Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per determinate annualità e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.
Il titolo, munito di formula esecutiva e ritualmente notificato, era passato in giudicato. Poiché l’amministrazione non vi aveva dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente all’amministrazione debitrice. Rispetto a esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi, non ha formulato deduzioni sul punto né ha indicato l’andamento della procedura: il credito, dunque, non risulta contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza dell’amministrazione intimata.
Consegue l’assegnazione al Ministero di un termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è ritenuto compreso in quello già percepito, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Ad. Plen. n. 15 del 25.06.2014, che valorizza le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Nel caso di specie rilevano le difficoltà di adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che rende la penalità di mora eccessivamente afflittiva.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e sono liquidate in euro 800,00 oltre oneri, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità.
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Nota della Redazione
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