Ottemperanza del giudicato del giudice ordinario per la card docenti (TAR Basilicata n. 77 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile anche quando il giudicato da eseguire provenga dal giudice ordinario, purché la relativa questione rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm.. L’inerzia dell’Amministrazione, che non abbia provveduto al pagamento delle somme liquidate in suo danno, integra la violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. L’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sull’Amministrazione debitrice. In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, ponendo il relativo compenso a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito davanti al Tribunale ordinario di Potenza per ottenere il riconoscimento del beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, c.d. card docente. Il giudice ordinario ha accolto la domanda e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme specificate in sentenza. La pronuncia è passata in giudicato e ha acquisito carattere di definitività, ma l’Amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Basilicata, ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR esamina preliminarmente la ammissibilità del ricorso, verificando la sussistenza dei presupposti processuali. Il Collegio ritiene rispettato il termine di cui all’art. 114, co. 1, cod. proc. amm. e quello di cui all’art. 87, co. 2, lett. d), e 3 cod. proc. amm., nonché constata l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio osserva che l’inerzia dell’Amministrazione integra una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al decisum del giudice ordinario. La prova dell’avvenuto adempimento, il cui onere grava sul debitore, non è stata fornita dal Ministero. Il TAR richiama il principio consolidato per cui l’onere di dimostrare di avere ottemperato grava sull’Amministrazione, citando le Sezioni Unite n. 12533/2001.
Il Collegio dichiara quindi l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto. All’Amministrazione è concesso un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza per adempiere.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma, o un funzionario delegato, che provvederà al compimento degli atti necessari. Il compenso per l’eventuale funzione commissariale, liquidato in euro 300,00, è posto a carico del Ministero. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
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Nota della Redazione
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