Regolamento comunale sul canone unico patrimoniale: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 399 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, resa dalla parte ricorrente con memoria depositata prima della decisione, determina la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità non richiede l’accertamento del merito della controversia e prescinde da ogni valutazione sulla fondatezza delle censure dedotte. La compensazione delle spese di lite può essere disposta quando l’Amministrazione resistente non abbia manifestato opposizione alla relativa richiesta formulata dalla parte ricorrente, ricorrendo i giusti motivi previsti dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione non preclude la pronuncia sulla domanda di improcedibilità, purché risulti comunque assicurato il contraddittorio processuale.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore della pubblicità esterna, ha impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede staccata di Lecce, il Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale approvato dal Comune di Brindisi con Delibera di C.C. n. 40 del 29.04.2021, nella parte di proprio interesse, unitamente alla Delibera di G.M. n. 141 del 31.05.2021 recante l’approvazione delle tariffe e delle scadenze per l’anno 2021.

La società ha censurato plurime disposizioni regolamentari, concernenti l’applicazione del canone per l’occupazione di aree e spazi pubblici e per l’esposizione pubblicitaria, chiedendone l’annullamento. Il Comune di Brindisi non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, con memoria depositata il 6 marzo 2026, la società ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite. Tale istanza è stata formulata in prossimità dell’udienza di smaltimento del 12 marzo 2026, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams.

Il Tribunale ha considerato che l’Amministrazione resistente non ha espresso opposizione alla richiesta di declaratoria di improcedibilità e di compensazione delle spese. Alla luce della dichiarazione della parte ricorrente e della mancata opposizione dell’Amministrazione, il Collegio ha ritenuto il ricorso senz’altro improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando più alcun interesse alla decisione nel merito delle censure proposte.

Il Collegio ha quindi disposto l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, valorizzando la circostanza che l’Amministrazione non avesse manifestato opposizione alla relativa richiesta, così integrando i giusti motivi richiesti per la compensazione. La pronuncia di rito ha assorbito ogni questione concernente il merito delle doglianze, non essendo più necessaria alcuna valutazione sulla legittimità del Regolamento impugnato e degli atti consequenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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