Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta adozione del decreto di VIA nel giudizio sul silenzio (TAR Puglia n. 288 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cui all’art. 117 cod. proc. amm. promosso avverso il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, la sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto, ancorché tardiva, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., qualora la pretesa sostanziale del ricorrente risulti integralmente soddisfatta. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non richiede l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata, né una pronuncia sul relativo fumus, ma presuppone esclusivamente il venir meno dell’interesse alla decisione per effetto dell’intervento dell’Amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, per quanto di competenza, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero della Cultura, sull’istanza di valutazione di impatto ambientale presentata in data 20.12.2021, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico della potenza nominale di 25,808 MW nei Comuni di Cellino San Marco e San Donaci. Nel giudizio instaurato ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., il ricorrente chiedeva la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con istanza di nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in data 31.12.2025, le Amministrazioni resistenti avevano prodotto in giudizio il decreto di V.I.A. favorevole e il parere della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale ha ritenuto che gli atti prodotti dimostrassero chiaramente l’integrale soddisfazione della pretesa della parte ricorrente, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione. Ha pertanto disposto, ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel senso richiesto, senza necessità di scrutinare il merito delle censure relative all’illegittimità dell’inerzia.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione, in considerazione della peculiarità e complessità del procedimento amministrativo in questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.