Inibizione dell’attività di casa funeraria e conflitto di interessi (TAR Puglia n. 101 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito dell’autorizzazione all’esercizio di una casa funeraria ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. a), L.R. Puglia n. 34/2008, la sola circostanza che il titolare dell’impresa rivesta un ruolo nel direttivo di un ente che gestisce il servizio di trasporto infermi non determina automaticamente la sussistenza del conflitto di interessi previsto dall’art. 8 del Regolamento regionale n. 8/2015, essendo necessaria una verifica in concreto da parte dell’Amministrazione in sede di controllo del corretto esercizio dell’attività.

Il Fatto

Una società, titolare di un’impresa funebre, impugnava dinanzi al TAR Puglia l’autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Leverano a un’altra impresa per l’esercizio di una casa funeraria, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. a), L.R. n. 34/2008, in un immobile sito nello stesso comune. L’atto, impugnato unitamente al parere favorevole espresso dall’ASL Lecce, era stato adottato nonostante la dedotta incompatibilità derivante dal fatto che il titolare dell’impresa autorizzata e la madre rivestissero un ruolo direttivo in un ente operante nei servizi di trasporto infermi, configurando, a detta della ricorrente, il conflitto di interessi vietato dal Regolamento regionale n. 8/2015.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo allo stato insussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

In primo luogo, il Collegio ha osservato che l’autorizzazione rilasciata contiene una clausola di salvezza espressa dei diritti di terzi e dei pareri, autorizzazioni e nulla osta di altri enti competenti, con la conseguenza che le censure della ricorrente non colpiscono direttamente l’atto autorizzativo, ma l’effettivo esercizio dell’attività e il possesso dei requisiti strutturali, logistici e soggettivi che dovranno essere accertati in sede di successiva verifica.

In secondo luogo, quanto alla dedotta incompatibilità ex art. 8, primo comma, del Regolamento regionale n. 8/2015 — che vieta la contestuale gestione dell’impresa funebre e del trasporto infermi e feriti — il TAR ha escluso che il ruolo direttivo ricoperto dal titolare e dalla madre nell’ambito dell’ente operante nel trasporto infermi possa automaticamente integrare il conflitto di interessi, trattandosi di posizioni che non coincidono con la gestione di un’impresa di trasporto infermi. Tale valutazione è rimessa all’Amministrazione in sede di approfondimento istruttorio.

Il Tribunale ha, pertanto, respinto l’istanza cautelare, facendo salvi i successivi adempimenti dell’Amministrazione in ordine alla verifica del corretto esercizio dell’attività e dei requisiti richiesti dagli artt. 8 e 15 del Regolamento regionale n. 8/2015.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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