Carta docente, ottemperanza al titolo del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 869 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando risultano accertati il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine assegnato e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza compenso, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata negli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto alla Carta Docente per l’aggiornamento e la formazione, di importo annuo pari a 500,00 euro, con riferimento a più anni scolastici, e aveva condannato il Ministero all’emissione della Carta e all’accredito di 2.500,00 euro, oltre interessi e rivalutazione.

Il titolo, notificato in forma esecutiva al Ministero, era passato in giudicato come da attestazione della cancelleria. L’amministrazione, rimasta contumace, non vi ha dato esecuzione: di qui il ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm..

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che sussistono tutti i presupposti dell’ottemperanza. Il passaggio in giudicato del titolo risulta dall’attestazione in atti e la parte ha fornito prova dell’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso.

Il ricorso è pertanto accolto e il Ministero è condannato a provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Decorso inutilmente tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvede in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega, nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio esclude il compenso in favore del commissario, nominando un dirigente dello stesso Ministero, e richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a precedenti conformi.

Il Tribunale precisa altresì che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, e che il commissario deve effettuare il deposito di atti tramite la procedura P.A.T. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.

È inoltre disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite, liquidate secondo la soccombenza in 552,00 euro oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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